[ HOME ]

 

Recenti novità Legislative:

 

N.B. : Pagina in attuale fase di aggiornamento dal 2011 in poi. Le novità saranno presto online

NUOVO ART. 2929 BIS C.C. :

«Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al Titolo V del Libro III del Codice di procedura Civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore».

DECRETO GIUSTIZIA  2015

Novità in tema di Procedure Fallimentari, Esecuzione e Processo Telematico. Cliccare QUI per i dettagli

MANOVRA  DI STABILITA'  2015

MANOVRA ECONOMICA ESTATE 2011

Decreto legge n. 98/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011. Si segnalano le seguenti novità:

Articolo 23, commi da 24 a 27: indagini finanziarie

Articolo 23, comma 28: novità in materia di studi di settore

Articolo 23, comma 29: accertamenti esecutivi dal 1° ottobre prossimo

Articolo 23, comma 31: Novità in tema di ravvedimento operoso

Articolo 37, comma 6: l’applicazione del contributo unificato nel processo tributario

Articolo 39, commi 9- 11: Il reclamo e la mediazione

Articolo 39, comma 12: La sanatoria delle liti fiscali pendenti

DECRETO SVILUPPO 2011

Si evidenzia per le importanti novità introdotte anche in ambito notarile il Decreto Sviluppo 2011 (13 maggio 2011 n. 70)che, convertito in legge con emendamenti, è oggi stato definitivamente approvato dal Senato. Tra le principali novità:

Eliminazione dell'obbligo di presentare la dichiarazione di Pubblica Sicurezza (cd. cessione fabbricati)

Tale obbligo si intende oggi assolto con la registrazione da parte del Notaio dell'atto. Inizialmente l'abolizione era limitata alle solo compravendite mentre, con emendamento, è stato poi esteso ad ogni trasferimento immobiliare.

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni sociali  

Tale novella è relativa sia ai terreni agricoli che edificabili ed il termine finale entro il quale redigere la perizia e corrispondere la prima rata è il 30 giugno 2012. L'imposta sostitutiva per i terreni è il 4%. Questa nuova rideterminazione può essere utilizzata da chi non ha precedentemente utilizzato tale possibilità oppure di ha aveva già provveduto alla rideterminazione (detraendo l'imposta pagata a suo tempo).

Detrazione Irpef del 36% per spese di ristrutturazione edilizia e/o acquisto di posto auto

Per l'applicazione di tale detrazione non è più necessaria la preventiva comunicazione all'Agenzia Entrate. Basterà indicare in dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Cancellazione d'ufficio e gratuita dell'ipoteca- Portabilità dei Mutui

A differenza del Decreto Bersani-bis che disciplinava la cancellazione della sola ipoteca di mutuo fondiario, oggi è possibile usufruire della cancellazione d'ufficio anche per le ipoteche iscritte a seguito di mutui ordinari o concessi da enti di previdenza.

Quanto invece alla cd. portabilità dei mutui, tale possibilità è stata limitata ai contratti di mutuo stipulati tra persone fisiche e/o micro imprese (nuovo art. 120 quater TUB).

 Trascrivibiltà dei contratti aventi ad oggetto diritti edificatori

Tutti i contratti che trasferiscono diritti edificatori, comunque denominati, anche nelle normative regionali e convenzioni edilizie, sono oggi trascrivibili ex art. 2643 comma 2 bis. Si ritiene quindi che possano essere oggetto di trascrizione anche i cd. contratti di cessione di cubatura.

Modifica della presunzione di bene di interesse culturale (da 50 a 70 anni)

Affinchè pertanto operi la presunzione di interesse culturale di cui al T.U. Beni Culturali per i beni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche senza fine di lucro, è necessario per le opere di autore non più vivente la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni se bene mobile o ad oltre 70 anni se immobili

Conferma della sostituzione della DIA con la SCIA- Sanatoria "minore" ex lege

In via interpretativa, è stata confermata la sostituzione della DIA con la SCIA per tutte le pratiche edilizie ad eccezione delle ipotesi in cui, in base alla normativa statale e/o regionale, la DIA sostituisce il permesso di costruire (cd. Super DIA). Pertanto gli interventi ai sensi dell'art 22 - commi 1 e 2 - TU Edilizia sono stati sostituiti dalla SCIA mentre per gli interventi ex art. 22 comma 3 continuerà a trovare applicazione la DIA.

E' stato poi introdotto nel TU Edilizia il comma 2 ter all'art. 34 secondo il quale è prevista una sorta di sanatoria a regime ex lege per le difformità edilizie contenute entro il limite del 25% delle misure progettuali.

Silenzio-assenso per il rilascio del permesso a costruire

E' stato sostituito l'art. 20 del TU Edilizia, introducendo così la possibilità del cd. silenzio-assenso anche per il permesso di costruire, ad eccezione delle ipotesi nelle quali il bene sia sottoposto a vincolo ambientale, paesagistico o culturale (per le quale si ha invece il silenzio rifiuto). il Termine è di 60 giorni dall'acquisizione di tutti i documenti richiesti dal Comune.

Riconoscimento ruralità dei fabbricati

Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Domanda da presentare entro il 30 settembre 2011.

 

2010 (compresa la cd. legge di stabilità 2011)

CONCILIAZIONE CIVILE E COMMERCILAE

Il 21 Marzo 2010 è entrato in vigore l'obbligo del tentativo di conciliazione per gran parte delle cause civili e commerciali. Il legislatore ha configurato tale istituto come condizione di procedibilità del processo civile. Non intervenire o rifiutare ingiustificatamente la proposta conciliativa avrà riflessi per il futuro svolgimento del procedimento.

ATTO NOTARILE INFORMATICO – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110 (in G.U. n. 166 del 19.7.2010), in vigore dal 3 agosto 2010, sono state emanate disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, in attuazione della delega contenuta nell’art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Secondo la relazione governativa, il decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005) in materia di documento informatico redatto dal notaio, inserendo nell’ordinamento di settore del notariato delle opportune disposizioni di dettaglio, coordinate con quelle del citato Codice. Il tutto perseguendo “l’obiettivo dell’innovazione tecnologica mediante il ricorso alle procedure informatiche nell’ambito della circolazione giuridica dei beni e dei diritti, in modo da consentire all’autonomia privata di esplicarsi anche attraverso l’utilizzo del documento informatico, mantenendo integre, nel contempo, tutte quelle garanzie di sicurezza e di conservazione del documento negoziale, che sono proprie dell’atto notarile e che devono essere preservate anche in una moderna economia di mercato”.

RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NEGLI ATTI NOTARILI

Con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110 (in G.U. n. 166 del 19.7.2010), in vigore dal 3 agosto 2010, in attuazione della delega contenuta nell’art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata prevista la possibilità di rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili, e più precisamente l’attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

A tal fine è introdotto nella legge notarile il seguente nuovo art. 59-bis: “Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato”.

PROCEDURE CONCORSUALI – FINANZIAMENTI PER RISANAMENTI

La legge 30 luglio 2010, n. 122 (in G.U. n. 176 del 30.7.2010), di conversione del D.L.31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 luglio 2010, ha modificato l’art. 48 di quest’ultimo decreto, in materia di procedure concorsuali, e quindi alcune disposizioni della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

Con sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, che disciplinava l’acquisizione del diritto di proprietà all’ente pubblico per effetto dell’occupazione senza titolo, e successiva trasformazione, di un bene per scopi di interesse pubblico.

AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA

L’art. 1, comma 41, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (in G.U. 21 dicembre 2010, n.297), in vigore dal 1° gennaio 2011, ha modificato la previsione – contenuta nell’art. 2, comma 4-bis, primo periodo, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 – che limitava fino al 31 dicembre 2010 l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina. Queste agevolazioni sono quindi ora applicabili “a regime”.

REGIME DELL’IVA per i FABBRICATI ABITATIVI E NON STRUMENTALI

L’art. 1, comma 86, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (in G.U. 21 dicembre 2010, n. 297), in vigore dal 1° gennaio 2011, ha modificato il termine di quattro anni, previsto dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis, del d.p.r. n. 633/1972, in cinque anni.

DETRAZIONE FISCALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L’art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (in G.U. 21 dicembre 2010, n. 297), in vigore dal 1° gennaio 2011, ha esteso l’applicabilità della detrazione per spese di riqualificazione energetica, quale prevista dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31dicembre 2011. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo (anziché cinque quote annuali, come previsto in precedenza). Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in tema di detrazione di spese per ristrutturazione), e all’art. 29, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tali richiami non sembrano modificare né la percentuale della detrazione (55 per cento), né la restante disciplina dettata dalla legge n. 296/2006,e successive modificazioni.

PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ DA PARTE DEI COMUNI

L’art. 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (in G.U. 21 dicembre 2010, n. 297), in vigore dal 1° gennaio 2011, ha modificato la disciplina dettata dall’art. 14, comma 32, del d.l. 31 maggio 1978, n. 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

CONTRATTI DI RETE TRA IMPRESE

La legge 30 luglio 2010, n. 122 (in G.U. n. 176 del 30.7.2010), di conversione del D.L.31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 luglio 2010, ha modificato l’art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo alle reti di imprese, aggiungendo inoltre i commi da 4-ter.1 a 4-ter.2.

SOCIETA’ FIDUCIARIE

L’art. 9 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), in vigore dal 18 dicembre 2010, ha sostituito l’art. 199 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di società fiduciarie.

SOCIETA’ OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Gli artt. da 7 a 10 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), costituenti il Titolo III di detto decreto, come modificati dal D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (in G.U. n. 295 del 18.12.2010), dettano una nuova disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

 

SOCIETA'

Ancora modifiche in tema di Relazione di stima ed azioni proprie (S.P.A.) :

- Minori vincoli all'effettuazione di conferimenti in natura: estesa la modalità di valutazione senza la relazione di stima, ex art. 2343-ter, co. 2, c.c., in caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario. E' questa la principale modifica al codice civile introdotta dal Decreto Legislativo 29 novembre 2010, n. 224. Il provvedimento contiene le disposizioni integrative e correttive al Dlgs n. 142/2008, con il quale era stata recepita la direttiva 2006/68/CE, che a sua volta modificava la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale. Le nuove disposizioni prevedono inoltre alcune modifiche alla discliplina dell'acquisto di azioni proprie al fine di un migliore coordinamento con la normativa introdotta dalDecreto-legge 5/2009 (conv. con Legge 33/2009). Le nuove norme entreranno in vigore a partire dall'8 gennaio 2011.

Per VISUALIZZARE il testo dei nuovi articoli del Codice Civile, cliccare: NUOVI ARTICOLI SOCIETA'

Azioni proprie

- L’art. 7, comma 3-sexies, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. n. 34 del giorno 11.2.2009), aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2009), ha modificato la disciplina codicistica relativa alle azioni proprie, che era già stata modificata con il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. n. 216 del 15.9.2008). Viene, innanzitutto, ulteriormente modificato l’art. 2357, comma 3, c.c., stabilendosi ora che il valore nominale delle azioni proprie acquistate dalle società “aperte”, alle condizioni ivi previste, non può eccedere la quinta parte del capitale sociale. Viene poi sostituito il secondo comma dell’art. 2357-bis c.c., disponendosi che in caso di eccedenza del limite rappresentato dalla quinta parte del capitale sociale, il termine per l’alienazione è di tre anni. Viene, infine, sostituito il comma 2 dell’art. 2445 c.c., prevedendosi - in parallelo alla modifica dell’art. 2357 c.c., che nel caso di società cui si applichi l’art. 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale.

MUTUI

Decreto Legislativo 14 dicembre 2010 numero 218

- MODIFICHE DEL T.U.B. E DEL DECRETO BERSANI BIS

Il nuovo art. 40-bis del d. lgs. n. 385/1993(T.B.U.)  recita:
“Art. 40-bis. - Cancellazione delle ipoteche.
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.

3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.3 4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'uf icio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2. 5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti”. La disposizione disciplina quindi ex novo la materia già regolata dall’art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, senza apportare al contenuto della relativa disciplina modificazioni sostanziali (a parte l’eliminazione dell’inciso, già contenuto nel comma 8-sexies suddetto, “se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria”, su cui infra). Quanto ai profili transitori, gli stessi sono disciplinati dal nuovo art. 161, comma 7- bis, del d. lgs. n. 385/1993, a norma del quale: “Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da ef ettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Il nuovo art. 120-quater del d. lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) recita:
“Art. 120-quater. - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità.
1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore. 2. Per ef etto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce. 3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali
o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione. 5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata. 6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità
per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. 8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente
articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo: a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti; b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria. 10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”

CATASTO

OBBLIGO NEGLI ATTI DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' CATASTALE  (SOGGETTIVA E OGGETTIVA)

Si aggiungono due ulteriori commi all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, che risulta conseguentemente così formulato:

“29. 1. Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.

1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.

CIVILE - IMMOBILI

- AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO IMMOBILI ALTA EFFICIENZA ENERGETIVA

Con D.M. 26 marzo 2010 (in G.U. n. 79 del 6.4.2010), in vigore dal 6 aprile 2010, sono state approvate le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica. Per l'acquisto di immobili, gli incentivi sono erogati direttamente all'acquirente (mentre gli altri incentivi sono praticati sotto forma di "sconto" da parte del venditore, il quale poi richiede gli incentivi). I contributi di cui sopra sono corrisposti in dipendenza di atti di vendita stipulati a partire dal 6 aprile 2010 ed entro il 31 dicembre 2010, fino ad esaurimento dei fondi disponibili (art. 2, comma 2, del decreto). Per ulteriori dettagli, si rinvia all'esaustivo Studio del Notaio Petrelli, reperibile presso il Sito del Notaio Petrelli, sezione "novità".

- DIVIETO DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO O LOCAZIONE DI IMMOBILI A STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI

L’art. 1, comma 14, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (in G.U. n. 170 del 24.7.2009), in vigore dal 13 agosto 2009, ha modificato il primo periodo del comma 5-bis dell’art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (già introdotto dall’art. 5 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92,convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), come segue: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Rispetto al testo precedente, è da evidenziare: - l’estensione della disciplina sanzionatoria a qualunque cessione o locazione di “immobile”, a prescindere dal fatto che lo stesso sia destinato ad uso abitativo; - la precisazione che il reato ha luogo anche nel caso in cui la locazione venga rinnovata in presenza della irregolarità del soggiorno.

- Piano Casa

Con D.P.C.M. 16 luglio 2009 (in G.U. n. 191 del 19.8.2009) sono state dettate disposizioni attuative della disciplina, contenuta nell’art. 11 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, per l’approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa. Si segnalano, in particolare, le previsioni degli articoli 6 e 7. A norma dell’art. 6, gli alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 112/2008, e oggetto del finanziamento statale, devono essere locati per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell’art. 2, comma 285, della legge n. 244/2007, ad un canone non superiore a quello di cui all'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 22 aprile 2008 (pubblicato in G.U. n. 146 del 24 .6.2008). Nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di vendita, la durata della locazione può essere inferiore a quella suindicata, ma comunque non inferiore ai 10 anni, e il canone di locazione deve essere determinato come sopra. A norma dell’art. 7, al termine del periodo di locazione a canone agevolato, gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti modalità, nell'ordine di seguito indicato: a) offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, dell'1,3 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto alla messa in mora degli inquilini; b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, del 2 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto alla messa in mora degli inquilini;  c) cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione agli inquilini; d) offerta al comune ed agli ex IACP comunque denominati ad un prezzo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato dell'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell'offerta.

NUOVO CODICE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Dal 16 settembre 2010 entra in vigore il nuovo Codice che regolamenta i processi davanti al Tar ed al Consiglio di Stato.

Il Testo è possibile leggerlo QUI (Testo del Cod. Amm. 2010) .

MEDIAZIONE CIVILE

  Decreto legislativo 04.03.2010 n° 28 , G.U. 05.03.2010. Per un approfondimento sul tema, cliccare "QUI"

AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA

Prorogati per tutto il 2010 i benefici fiscali per la P.p.c. previsti dalla legge 604/1954 e scaduti il 31 dicembre 2009. Le agevolazioni consistono nel pagamento dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale dell'1% per l'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali. Per gli stessi trasferimenti di proprietà, inoltre, gli onorari notarili sono ridotti al 50%. Gli sconti decadono se, prima che siano trascorsi cinque anni, i terreni sono venduti o non vengono più coltivati. La misura sarà applicabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto milleproroghe. NdR: con modifica successiva le agevolazioni in oggetto sono entrate a regime e pertanto non vi è più un termine di scadenza.

IMPOSTA CATASTALE FISSA

A decorrere dal 1° gennaio 2010 è nuovamente dovuta l’imposta catastale proporzionale, anziché fissa, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle Onlus. L’art. 30, comma 5-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, aveva infatti disposto come segue: “5-bis. Al comma 2 dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo». L’art. 10, comma 2, del t.u. n. 347/1990, che riguarda l’imposta catastale, ha quindi assunto il seguente tenore: “L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture ... eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto, quinto e nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131”. I periodi quarto, quinto e nono dell’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, riguardano rispettivamente gli atti traslativi a titolo oneroso di beni culturali, gli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa; gli atti traslativi a titolo oneroso a favore di Onlus. La Circ. Agenzia Entrate 14 giugno 2002, n. 52/E, aveva ritenuto in passato che il richiamo effettuato ai periodi quarto e quinto dovesse intendersi effettuato ai periodi quinto e sesto, a seguito della modifica apportata dall’art. 7, comma 7, della legge n. 488/1999, che aveva aggiunto un secondo periodo all’art. 1, comma 1, della tariffa. Il sesto periodo riguarda l’ipotesi in cui il trasferimento ha “per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8- bis), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni”). Nell’assetto anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 2/2009, in definitiva, l’imposta fissa catastale si applicava agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa, ed agli atti esenti da Iva di cui al sesto periodo. A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2010, cessa di aver vigore l’agevolazione (temporanea) introdotta per le Onlus, i trasferimenti a favore delle quali sconteranno, quindi  l’imposta di registro in misura fissa, e le imposte ipotecaria e catastale entrambe in misura proporzionale.

 

2009 ed anni precedenti

SOCIETA'

-  Legge 88/2009 ha istituito i Gruppo Europeo Collaborazione Territoriale (GECT) simile al GEIE

 - Modifica della pubblicità delle SPA: L. 88/ 2009 che modifica art. 2250 c.c.

Pubblicazione nel R.I. in apposita sezione in altra lingua ufficiale con traduzione (obbligo fornire indicazioni obbligatorie anche nel sito web)

- Decreto Legislativo 122/08 e la modifica del Codice Civile in materia di Società per azioni

E' stata fortemente modificala la disciplina delle azioni proprie e la possibilità di effettuare conferimenti in natura con una perizia di parte (e quindi non solo dell'esperto nominato dal Tribunale) nonchè sostituire l'allegazione della perizia con idonea documentazione comprovante i requisiti richiesti dai nuovi art. 2343 ter e quater.

- AZIONI PROPRIE: Le società per azioni potranno quindi accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni - pratica fino ad oggi vietata dal nostro ordinamento - ad alcune condizioni e previa autorizzazione dell'assemblea straordinaria; Sono altresì modificati - aumentati - i limiti per la detenzione di azioni proprie.

- CONFERIMETNI IN NATURA: è stata introdotta la possibilità di evitare di ricorrere alla perizia di un esperto nominato dal Tribunale per i conferimenti in natura sostituitua da una perizia di un esperto "indipendente" per i conferimenti in natura nonchè evitare del tutto la necessità della perizia per i conferimenti di valori mobiliari al prezzo medio ponderato del mercato negli ultimi 6 mesi. In tal caso la perizia è sostituita dalla allegazione della documentazione necessaria richiesta dai nuovi art. 2343 ter e quater.

- Abolito il Registro dei Soci delle S.r.l. (modifica dell'art. 2470 c.c.)

Con l'art. 16 comma 12 quater e seguenti della L.28 gennaio 2009 n.2 viene abolito il libro soci delle SRL, così che l'iscrizione della cessione nel Registro Imprese avrà efficacia non solo dichiarativa  verso i terzi ma costitutiva della qualità di socio verso la società stessa. Questa norma, dettata al fine di ridurre i costi amministrativi alle imprese, prevede infine che l'onere della comunicazione al Registro Imprese, che potrà essere fatta esclusivamente per via telematica, sia in capo agli amministratori. Il controllo da parte del Registro delle Imprese continuerà ad essere esclusivamente di carattere formale. Tuttavia si ritiene la nuova normativa derogabile su previsione statutaria.

- Disciplina delle Fusioni Transfrontaliere: D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108 (in attuazione Direttiva UE)

- Decreto Legislativo 122/08: (tra cui) Cessione di quote di S.R.L.

Attribuisce la possibilità di perfezionare cessioni di quote di SRL anche ai commercialisti dotati di firma digitale.  Tuttavia la cessione deve essere munita dell’autentica notarile digitale ex art. 25 Cod. Amm. Digitale, necessaria per l’iscrizione nel R.I. (Tribunale Vicenza 21 aprile 2009)

- PUBBLICITA' DEGLI ATTI: LEGGE 69/2009 - Modifiche in tema di pubblicità immobiliare

Art. 62.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2668-bis. - (Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

Art. 2668-ter. - (Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».

Art. 63.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

CIVILE - IMMOBILI

- Mutui prima casa: Decreto "anti-crisi" 185/08 (Per i mutui in corso tasso max 4% per le rate variabili 2009);

- Rinegoziazione dei Mutui ipotecari: art. 3 D.L. 27 maggio 2008 n. 93;

- Cancellazione semplificata delle ipoteche: Legge 2 aprile 2007 n. 40 (cd. Bersani Bis)

Cancellazione d'ufficio a seguito dalla comunicazione della Banca direttamente all'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Con la legge Finanziaria del 2008 tale possibilità è stata estesa a:

1) ipoteche iscritte a garanzia di mutuo accollato a seguito di frazionamento (anche ex art. 8 D.Lgs 122/05);

2) Ipoteche cambiarie.

Per una analisi critica dell'efficacia di tali cancellazioni, Vedi:

Tribunale Roma 1 giugno 2009 che attribuisce "Effetti minori" alla Cancellazione di Ipoteca ex Bersani bis

- Sicurezza degli impianti - Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (Per i trasferimenti di immobili l'obbligo ex lege di menzione è stato abrogato);

- Nuova normativa antiriciclaggio: Decreto Legislativo 231 del 2007;

- Introduzione del cd. Prezzo/Valore (comma 497) e Plusvalenza (comma 496): Art. 1 Legge 266 del 2005;

- Modalità analitica di pagamento del prezzo e Mediazione: Art. 35 Decreto Legge 233 del 2006 (cd. Bersani); 

- Divieto di cessione a titolo oneroso di immobili a Stranieri irregolarmente soggiornanti: Art. 5 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92; nonché per il Soggiorno di Stranieri in Italia: D. Lgs. 9 gennaio 2008 n. 17

 

- Codice dell'Amministrazione Digitale

a partire da Gennaio 2010 l'unico sistema di pubblicità legale degli atti della P.A. sarà la loro pubblicazione sul Web

- Multiproprietà e tutela dei consumatori - Direttiva Europea 2008/122/CE 14 gennaio 2009 

Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.

- Testamento biologico (Il Testo di legge in esame)

- Class Action: entrata in vigore, dopo molteplici rinvii, il 1 gennaio 2010

 FISCALE

- Controlli fiscali sulle associazioni (Circolare n. 12/ 2009):

L'onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni, e quindi in particolare modo per le Onlus.

DIRITTO NOTARILE

- Notifica in ambito Europeo degli Atti Notarili:

Con sentenza della Corte di Giustizia CE 25 giugno 2009, Causa C-14/08 (Roda Golf & Beach Resort SL), è stato deciso che la disciplina comunitaria sulle notificazioni degli atti giudiziali ed extragiudiziali trova applicazione anche agli atti notarili, ed anche al di fuori di un procedimento giudiziale attualmente in essere. L’elenco degli atti suscettibili di notificazione è contenuto nel repertorio degli atti approvato con Decisione della Commissione europea in data 25 settembre 2001, n. 2001/781/CE (in G.U.C.E. n. L298 del 15.11.2001). Per i restanti profili di disciplina delle notificazioni in ambito europeo, cfr. il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (in G.U.C.E. n. L324 del 10.12.2007), relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio. Esso regola le comunicazioni e notificazioni in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, eccettuata la Danimarca (art. 1, paragrafo 3).

- Art. 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (Copia informatica)

Copie informatiche di documenti: di qualsiasi documento cartaceo o informatico può essere fatta copia informatica che sostituisce “ad ogni effetto” il documento originale;  Se vi è apposta la  dichiarazione di conformità con firma digitale di chi lo detiene (notaio rogante) Tale documentazione ha la stessa efficacia probatoria dell’originale (equivale a copia conforme informatica). Naturalmente, se presentato su supporto informatico, bisognerà trascrivere integralmente il contenuto.

Notificazione degli atti notarili in ambito Europeo: Corte Giustizia 25 giugno 2009

si applica il procedimento di notifica degli atti extragiudiziali Regolamento 1393/07 - cd. Roma II (che abroga il precedente Regolamento 1348/00)

DIRITTO COMUNITARIO

 

 Regolamento (CE) n. 593/2008 (cd. Roma II) sulla disciplina nel diritto Comunitario della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Sostituisce normativa previgente)