Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192 il testo del decreto legge n. 83/2015 (coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132) recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.».

Le misure adottate, si legge in un comunicato stampa diffuso dal Governo, "muovono da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo".

La prima parte del provvedimento è dedicato agli interventi in materia di procedure concorsuali. Tra le principali novità si segnalano:

Il decreto introduce importanti novità anche in materia di esecuzioni. Questi i punti principali del provvedimento:

Queste le altre significative modifiche in materia di vendite giudiziarie:

 

Le vendite giudiziarie trovano il portale internet. Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarienell'ambito di un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l'attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.  

Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Il decreto legge introduce difattiun contributo a carico del creditore procedente, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat. 

La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest'ultimo deve dichiarare con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata - ad ogni interessato che ne abbia richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura - un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

Novità anche in tema di processo civile telematico:

Il d.l. n. 83/2015 attribuisce valore legale al deposito con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuati dal difensori o dai dipendenti pubblici. Resta ferma la facoltatività del processo civile telematico, che diverrà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2017.