Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192 il testo del decreto
legge n. 83/2015 (coordinato con la legge
di conversione 6 agosto 2015, n. 132) recante: «Misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria.».
Le misure adottate, si legge in un comunicato stampa diffuso dal Governo, "muovono
da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé
altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari)
continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare
tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del
tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul
piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e
più in generale tutelando il tessuto economico contiguo".
La prima parte del provvedimento è
dedicato agli interventi in materia di procedure
concorsuali.
Tra le principali novità si segnalano:
-
Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il
Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel
caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza
attestazione di un professionista, sentiti i creditori
principali. In questo modo si aumentano le possibilità di
riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.
-
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte
concorrenti:
offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate –
oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e
comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del
patrimonio.
-
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte
concorrenti :
il concordato preventivo può essere presentato anche dai
creditori quando la proposta del debitore non prevede la
soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché
si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce
l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la
corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.
-
Requisiti per la nomina a curatore: la figura del
curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario
giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e deve essere
in grado di completare i propri adempimenti entro i termini,
pena la revoca. In questo modo si garantisce la terzietà del
commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento.
-
Ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere
concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi
rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo
l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio
altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si
evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito
della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.
-
Operazioni di vendita: le operazioni di vendita vendono
rese più rapide e tali da migliorare il valore realizzato,
grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle
modalità di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di
aggiudicazione e ai costi per la pubblicità.
-
Deducibilità delle perdite: il regime di deducibilità
ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite
su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di
assicurazione viene modificato introducendo, al posto della
deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la
deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito
nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo
si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti
incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la
concessione di nuovo credito.
Il decreto introduce importanti novità anche in materia di esecuzioni. Questi
i punti principali del provvedimento:
-
Ricerca beni pignorabili: prevista
la possibilità per il creditore, debitamente autorizzato, di
rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe
tributaria, Inps, Pra), senza attendere un decreto attuativo da
parte del Ministero della Giustizia. Così, anche se gli
ufficiali giudiziari non sono interconnessi con la banca dati
del fisco, il creditore può trovare informazioni su beni e
crediti da sottoporre ad esecuzione. Ciò, potrà avvenire nel
termine di un anno, scadenza assegnata per l'adozione del
decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del
sistema.
-
Introdotti limiti
alla pignorabilità di stipendi e pensioni, nonchè
concesse rate
più lunghe per la conversione del pignoramento.
-
Pignoramenti immobiliari: si
accelerano i tempi. La documentazione ipocatastale va depositata
entro 60 giorni e non più entro i precedenti 120. Cambia inoltre
ladeterminazione
del valore dell'immobile pignorato. Dalla
moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale
per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore
di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima,
calcolando il valore al metro quadro, con le opportune
correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d'uso e
manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese
condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c'è
possibilità di sanare eventuali abusi edilizie e l'importo annuo
delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese
straordinarie già approvate dall'assemblea. Si accelerano infine
i tempi per il giuramento - da effettuare in cancelleria, da
parte del consulente stimatore -, e per la presentazione delle
offerte. Inoltre, per ciò che concerne la consegna
all'acquirente dell'immobile pignorato, questi potrà entrare nel
locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purchè presenti
una fideiussione a garanzia del saldo.
-
Di fondamentale rilievo la modifica
al codice civile,
nel quale, dopo l'art. 2929 è inserita la Sezione
I-bis riguardante l'espropriazione
di beni oggetto di vincoli d'indisponibilità o di alienazioni a
titolo gratuito.
In proposito, l'art.
2929-bis c.c. introduce
una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento,
grazie alla revocatoria
semplificata.
L'istituto introdotto dal d.l. in esame fa sì che il creditore
ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo
patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione
in genere, possa iniziare l'esecuzione forzata indipendentemente
dall'ottenimento di una sentenza dichiarativa d'inefficacia del
trasferimento (cd. revocatoria). Il Giudice potrà quindi
emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore
quando ormai, per esempio, l'immobile del debitore sia già stato
venduto all'asta. Di fatto viene così introdotta una presunzione
secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in frode al
creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del
debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali
beni. Infatti, la nuova disposizione introdotta, limita
fortemente la difesa di questi ultimi posto che essi non sono
ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa
correlata ma solo all'opposizione all'esecuzione con motivi
circoscritti a: l'esistenza del pregiudizio e la conoscenza in
capo al debitore del pregiudizio medesimo. Va tuttavia
considerato che per poter opporre il pignoramento al debitore,
il creditore deve trascrivere quest'ultimo entro un anno dalla
data di trascrizione dell'atto di trasferimento del debitore. Da
ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di
donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e
vincoli in genere, che sono da ritenersi "sospesi" sino al
termine dell'anno dalla loro trascrizione. Infine è da rilevare
che, decorso l'anno, il creditore ha pur sempre la possibilità
di agire con l'azione revocatoria ex art.
2901 c.c.: ciò significa che deve prima ottenere la sentenza
dichiarativa dell'inefficacia e, soltanto dopo, potrà iniziare
le azioni esecutive.
Queste le altre significative modifiche in materia di vendite
giudiziarie:
Le vendite
giudiziarie trovano
il portale internet. Il portale
unificato consentirà
a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite
giudiziarienell'ambito
di un'unica area web gestita dal Ministero
della Giustizia,
superando così l'attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di
vendita per ogni singolo tribunale.
Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Il decreto legge introduce
difattiun
contributo a carico del creditore procedente,
per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi
riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100
euro per
ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici
Istat.
La pubblicità
sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa
non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest'ultimo deve
dichiarare con ordinanza l'estinzione
del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura
del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o,
in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte
dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica
denominata "portale delle vendite pubbliche". Ove la pubblicità riguardi beni
immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata
fin tanto che non sarà fornita la prova dell'avvenuto pagamento del contributo
per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata - ad ogni interessato
che ne abbia richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura - un
avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata
effettuata la pubblicità.
Novità anche in tema di processo
civile telematico:
Il d.l.
n. 83/2015 attribuisce
valore legale al deposito
con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e
di volontaria giurisdizione, quando effettuati dal difensori o dai
dipendenti pubblici. Resta ferma la facoltatività del processo civile
telematico, che diverrà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2017.