1) Il D.L. 112/2008 e le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Il D.L. 112/08 ha modificato il D. Lgs.231/07 nell’intento di operare una sistemazione della normativa di antiriciclaggio, limitando l’uso del contante e dei titoli al portatore, ai fini di una maggiore tracciabilità dei pagamenti.
La finalità della normativa suddetta risiede nel risalire al soggetto effettivo che ha la disponibilità della provvista finanziaria ed ai suoi destinatari.
La soglia infatti di utilizzabilità del contante si era abbassata da 12.500 a 5.000 euro, soglia che, malgrado tutto, è stata riportata a 12.500 dal D.L. 112 del 2008.
La norma, seppure ricalca la previsione passata contenuta nella L. 197/91, presenta una importante novità: l’avverbio “complessivamente” non è più riferito al valore da trasferire ma al valore dell’operazione, anche frazionata. Sul significato di tale espressione si era pronunciato il CdS nel 1995 stabilendo che la lettera della norma non consentiva il cumulo di più pagamenti frazionati nel tempo per verificare l’eventuale superamento della suddetta soglia.
L’avverbio assumeva quindi una connotazione oggettiva, da riferirsi al cumulo dei mezzi di pagamento elencati nella disposizione stessa (contante, libretti bancari o postali al portatore, titoli al portatore) in un unico lasso temporale, giustificata dalla impossibilità per i destinatari di cumulare e ricondurre ad unità pagamenti effettuati in tempi diversi.
Oggi il riferimento “all’operazione” e non più al valore da trasferire nonché l’inciso “anche frazionata” riferito all’operazione sollecita una nuova interpretazione.
L’art. 1 definisce l’operazione frazionata come “un’operazione unitaria sotto il profilo economico posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, fermo restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per considerarla tale”.
Ai fini della cumulabilità pertanto oggi deve essere verificato l’oggetto della prestazione dedotta, al fine di accertarsi se alla pluralità di pagamenti (anche oltre i 7 giorni previsti) corrispondano una pluralità di negozi oppure costituiscano frazioni di un’unica prestazione.
2) La cessione delle quote di SRL mediante la firma digitale
In perfetta coerenza con l’esigenza di ammodernamento della PA, l’art. 36 comma 1 bis del D.L. 112/08 consente ai titolari di quote di SRL di trasferirle , oltre che con il tradizionale strumento cartaceo, anche utilizzando il supporto informatico della firma digitale. Nessuna deroga ha però introdotto alla necessità della autentica notarile nelle sottoscrizioni –digitali o non – ai fini della iscrizione nel Registro Imprese, inderogabilmente prevista dall’art. 2470 comma 2 c.c.. in tal modo viene confermata la scelta, operata con la l. 340 del 2000, che ai fini di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza delle cessioni di SRL, aveva eliminato la possibilità che fosse lo stesso Registro delle Imprese ad autenticare le firme.