Diritti Reali:

1)  il diritto di accrescimento nell'usufrutto;

2) Usucapione e validità del trasferimento immobiliare

3) Il complesso regime di circolazione dei Posti auto (obbligatori e facoltativi)

4) La Rinuncia: nozione, caratteristiche e le principali fattispecie

 

Catasto ed Urbanistica:

1) Il Catasto, concetti base e problemi applicativi

2)  Le Dichiarazioni urbanistiche nell'atto notarile

3) I nuovi obblighi in materia di Catasto (Manovra Fin. 2010)

 

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Giurisprudenza -

 Cassazione, sentenza 22 febbraio 2018, n. 4307, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare – Mancanza del certificato di agibilità – Per mancato rispetto della normativa edilizia - Azione risarcitoria – Prescrizione – Termine decennale – Applicabilità.

 La consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 c.c., attendendo un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto. Si osserva, inoltre, che la vendita di un immobile privo di certificato di abitabilità configura una vendita di cosa in parte o del tutto diversa da quella dedotta in contratto.

Non è coperta dalla prescrizione di un anno la domanda di risarcimento relativa all’agibilità, avendo verificato che la mancata consegna del certificato di agibilità non è dovuto ad un mero e semplice ritardo.

(L'azione risarcitoria per la cessione di un immobile senza certificato di abitabilità è, pertanto, soggetta a prescrizione decennale).

 

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