Prescrizione e decadenza.

 

Mentre la prescrizione comporta l’estinzione del diritto e consiste nell’adeguare una situazione di fatto a una situazione di diritto, la decadenza impedisce l’acquisto del diritto e quindi l’esercizio del potere.

Caratteristica comune consiste nel fatto che l’azione del tempo determina la perdita del diritto ma mentre nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto, nella decadenza rileva il fatto obiettivo che entro il termine prefissato prefissato sia mancato l’esercizio del diritto, non suscettibile di proroga per il comportamento del titolare.

- la prescrizione ha come sua unica fonte la legge mentre la decadenza può essere stabilita sia dalla legge, sia dalla volontà delle parti.

- la prescrizione, avendo finalità di eliminare l’incertezza dei rapporti giuridici, ha sempre fondamento di ordine pubblico, mentre la decadenza può essere sia di interesse privato che pubblico.

- la prescrizione investe generalmente qualsiasi diritto mentre la decadenza opera solo nei casi espressamente previsti. Per vedere se un dato termine è di prescrizione o decadenza bisogna rifarsi alle suddette finalità; generalmente la legge indica espressamente il termine di prescrizione “si prescrive”.

- ex 2968 le parti possono modificare il regime della decadenza in materie non sottratte alla disponibilità delle parti. La prescrizione invece essendo di ordine pubblico, è sottratta alla autonomia delle parti.

- mentre la decadenza opera automaticamente, la prescrizione deve essere fatta appositamente valere.(il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione).

- al termine di decadenza non si applicano le cause di sosp./interruzione della prescrizione.

 

 
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