Carta di Soggiorno -  Permesso di Soggiorno.

La Carta di Soggiorno  (o permesso di soggiorno di lingo periodo) è un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

Deve tuttavia essere rinnovato ogni 5 anni (mentre oggi la Carta d'Identità deve essere rinnovata ogni 10 anni).

Requisiti per la richiesta:

- Straniero regolarmente soggiornante da almeno 6 anni, con permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi;

- reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari;

La Carta può essere richiesta per sè, il coniuge e figli minori conviventi;

oppure:

- Straniero coniuge, figlio minore o genitore, e con esso convivente, di cittadino italiano.

Rinnovo del Permesso/Carta di Soggiorno:

Perchè uno straniero possa legittimamente intervenire in un atto notarile con un permesso di soggiorno scaduto, è necessario che si stato preventivamente richiesto il rinnovo del permesso stesso nei limiti di legge. Di tale circostanza è opportuno che il Notaio ne faccia menzione in atto.

Perchè lo straniero possa legittimamente intervenire, è necessario che abbia richiesto il rinnovo del permesso almeno 90, 60 o 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, a seconda della tipologia del permesso stesso (art. 5 comma 4 e 9 T.U. immigrazione Dlgs 286/98). E' stabilito un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di richiesta per il rilascio dello stesso.

Si deve inoltre ricordare che:

- il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso non incide sulla piena legittimità del soggiorno e sul godimento dei diritti civili connessi;

- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;

- sia stata rilasciata dall'Ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

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