COPIE - ESTRATTI - CERTIFICATI

Si riportano qui di seguito le norme che disciplinano il rilascio di copie, estratti o certificati di atti ricevuti da un Notaio ( Legge Notarile n. 89/1913 e Codice di Proc. Civile):

Legge Notarile:

Art. 67

Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati. Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'articolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.

Art. 68

Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

Art. 69

Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvochè, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

Le norme invece che disciplinano il rilascio di copie nel Codice di Procedura Civile, sono le seguenti:

Art. 743.

(Copia degli atti)

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche' l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

La copia d'un testamento pubblico non puo' essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Art. 744.

(Copie o estratti da pubblici registri)

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Art. 745.

(Rifiuto o ritardo nel rilascio)

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante puo' ricorrere al giudice di pace [, al pretore] (1) o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante puo' ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente [, il pretore] (1) o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

(1) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 746. (1)

(Collazione di copie)

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, puo' ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, da' con decreto le disposizioni opportune per la collazione e puo' eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.

(1) Articolo così modificato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.



Una Normativa particolare è infine dettata dal
Codice di Procedura Civile per il rilascio di Copie Esecutive, e precisamente:

Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva)

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio,  nonchè le scritture private dal notaio autenticate o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con l'indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

Art. 476 (Altre copie in forma esecutiva)

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo

dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu

formato.

Sull'istanza si provvede con decreto.

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.


[ HOME ]