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Iscrizione a Raccolta di una atto

La Raccolta è l'insieme degli atti che il Notaio deve custodire e tenere depositati presso di sè ed il numero di raccolta indica il numero progressivo di tali atti.

A differenza del Repertorio non costituisce un registro a sè stante pur avendo una propria numerazione apposita. Infatti mentre tutti gli atti ricevuti dal Notaio deve avere un numero di Repertorio, non tutti gli atti a Repertorio devono essere custoditi personalmente dal Notaio, e quindi essere "a Raccolta".

L'obbligo di tenere a Raccolta una atto discende dall'art. 61 LN che obbliga il Notaio a custodire presso il suo studio:

- gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di Tutela ed i verbali di divisioni giudiziali, salvo le eccezioni di legge;

- gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge od a richiesta delle parti.

A sua volta l'art. 66 LN stabilisce il principio generale che tutti gli atti ricevuti dal Notaio devono essere da lui conservati e non possono essere consegnati in originale alle parti, ad eccezione degli atti indicati nell'art. 70 LN.

Gli atti che il Notaio può rilasciare alle parti  in originale, e che quindi non sono "a Raccolta"  vengono tenuti solo a "Repertorio".

Atti che il Notaio può rilasciare alle parti  in originale - (che vengono tenuti solo a "Repertorio")

Art. 70 della Legge Notarile: Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47 e 72.

Elenco indicativo

1- Protesti

2-     Procura speciale \ autorizzazione a singolo affare

3-     ricorsi di volontaria

4-     atti di notorietà

5-     copia o estratti di documenti esibiti

6-     vidimazioni di libri sociali

7-     asseverazioni di traduzioni o perizie con giuramento

8-     scritture private autenticate non soggette a formalità pubblicitarie (art. 72 LN dopo essere state registrate)

9-     autenticazione di titoli all'ordine, azioni, titoli di debito pubblico

Gli atti di ultima volontà (testamenti) non hanno numero di Raccolta, almeno fino a quando non passano nel Repertorio degli atti tra vivi.

Atti depositati che possono essere ritirati

(a seguito della redazione del verbale di restituzione)

1- deposito di documenti cartacei o non

2- testamento olografo o  segreto

3- Ritiro delle somme depositate fiduciariamente.