CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 7 comma 1 e 2 Legge 848/98 consente di usufruire di un credito cd. d'imposta a coloro che alienato un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, provvedano ad acquistarne - a qualsiasi titolo - altro immobile entro un anno dalla ha alienazione.

Requisiti sono pertanto:

-         Alienazione di un immobile “prima casa” e riacquisto entro  1 anno;

-         Poter godere anche nel nuovo acquisto delle Agevolazioni prima casa.

E’ infatti necessario che anche per il nuovo acquisto siano applicabili le agevolazioni prima casa; pertanto il credito non spetta in caso di acquisto senza la richiesta di agevolazione.

 

Il credito (d'imposta) è pari alla somma dell’imposta di registro o IVA pagata dall’acquirente sul suo precedente acquisto. Il credito d'imposta è quindi una agevolazione fiscale che consente di risparmiare la somma pagata per il registro  nel precedente acquisto sul nuovo acquisto.

Tale risparmio, che non può essere superiore all'importo da pagare sul nuovo acquisto, consiste  alternativamente:

-         nella detrazione del suddetto credito dalla imposta di registro da pagare per il nuovo acquisto;

-         diminuzione proporzionale dell'imposta sui redditi;

-         nella detrazione dall'imposta di registro, ipotecarie e catastali per successioni o donazioni presentate dopo la data di acquisizione del credito;

 

Infine giova sottolineare che il credito spetta in quanto il beneficiario gode delle agevolazioni prima casa cosicché nella ipotesi di decadenza dalla agevolazione, si decadrà anche dal credito d'imposta.

Il credito si prescrive nel termine di 10 anni decorrere dalla data in cui sorge.

Sempre ai fini del pagamento dell'imposta di registro, è inoltre possibile portare in detrazione dal registro da pagare, l'ammontare dell'imposta di registro corrisposta in sede di preliminare (cd. compromesso) già stipulato tra le parti e sottoposto a registrazione.

 

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