La SCIA (che sostituisce la DIA):

L'espressione "segnalazione certificata di inizio attività" (Scia) sostituisce quella di "dichiarazione di inizio attività" (Dia), ovunque ricorra, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina suddescritta sostituisce direttamente, a decorrere dal 31 luglio 2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

Con Nota del Ministero per la semplificazione normativa in data 16 settembre 2010 è stato chiarito che la segnalazione certificata di inizio attività trova applicazione anche nell’attività edilizia; con la conseguenza che – a differenza del previgente regime della denunzia di inizio attività – non è più necessario il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA per iniziare i lavori.

Viene disposto che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del d.l. n. 112/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti suindicati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle mministrazioni competenti.

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. Non è, quindi, più necessario attendere il decorso di un lasso di tempo da essa.

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzionedell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del d.p.r. n. 445/1990, può sempre e in ogni tempo adottare iprovvedimenti di cui sopra.

Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra, all’amministrazione è consentito intervenire solo in casi tassativi: presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

La suddescritta disciplina non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal t.u.b. (d. lgs. n. 385/1993), e dal t.u.f. (d. lgs. n. 58/1998). Profilo, questo, ribadito dall’art. 2, comma 1-quinquies, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. n. 182 del 6.8.2010), convertito con modificazioni in legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. n. 233 del 5.10.2010).

Ogni controversia relativa è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

E’ prevista (commi 4-quater e 4-quinquies) l’emanazione di regolamenti attuativi, i quali devono essere emanati entro il 31 luglio 2011, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.

 

Gli interventi edilizi non più soggetti a DIA/SCIA:

Con l'approvazione del Decreto Incentivi, per gli interventi di manutenzione straordinaria non vi sarà più bisogno della DIA ma sarà necessario, prima dell'inizio dei lavori, informare il Comune, anche telematicamente, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie.

Per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili si intendono "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino cambio di destinazione d'uso.

E' infatti stato modificato l'art. 6 del T.U. dell'Edilizia (DPR 380/01) mediante l'aggiunta degli interventi in oggetto nell'elenco degli atti per i quali è possibile procedere senza DIA.

Prima dell'inizio degli interventi sarà necessario informare il Comune con l'allegazione delle eventuali autorizzazioni necessarie e l'indicazione della eventuale impresa edile che effettuerà i lavori.

Tra gli interventi edilizi non più soggetti ad IVA si ricordano inoltre:

- le opere dirette a soddisfare esigenze obiettivamente contingenti e temporanee e rimovibili immediatamente al cessare della necessità e comunque entro 90 giorni;

- le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità;

- i pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al difuori delle aree di tipo "A" di cui al DM 1444/68;

- le aree ludiche senza scopo di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Sono invece ancora soggetti a DIA:

1) le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti strutturali degli edifici;

2) la sostituzione parziale o totale di strutture portanti orizzontali o verticali degli edifici, anche senza modifica delle quote dello stato di fatto;

3) il consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne, compreso il taglio delle strutture alla base per isolamento dell'umidità.

Si potranno quindi fare liberamente lavori interni purchè:

1) non si spostino i muri portanti;

2) non si aumenti la superficie o volumetria dell'appartamento

3) non si modifichi la destinazione d'uso;

4) non si frazioni l'unità immobiliare in più unità.  

 

(tratto dai relativi Studi di Gaetano Petrelli)

 

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