PERSONE GIURIDICHE

 

Art. 18 Cost.: libertà di associarsi

Sono proibite: -    le associazioni segrete

-         Associazioni con scopo politico mediante org. militari

-         Divieto ricostituzione partito fascista (disp. Trans. Cost.)

Gli enti si distinguono a seconda dello scopo di lucro:

-         Società: con scopo di lucro

-         Associazioni, Fondazioni e Comitati: senza scopo di lucro principale o soggettivo

Privati non possono creare enti diversi da quelli previsti: tipicità degli enti.

Tutti gli enti, in quanto organizzazione distinta dai propri membri, hanno soggettività giuridica: autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive: hanno propri diritti e doveri.

Gli enti possono avere o meno personalità giuridica.

Gli enti che hanno personalità giuridica godono di una autonomia patrimoniale perfetta, ossia il patrimonio ente è nettamente distinto da quello dei propri membri.

Def. di PG: complessi organizzato di uomini e beni rivolti ad uno scopo non vietato, che assurge a unità per l’ordinamento che li qualifica come soggetti di diritto.

Tutti gli enti, in quanto soggetti di diritto, hanno una capacità giuridica generale.

 

Natura Giu. della Personalità/Soggettività Giu. degli enti :

1)      Teoria della Finzione (Savigny): solo le persone fisiche possono essere soggetti di diritto

2)      Teoria organica: le PG attraverso i loro organi agiscono come le PF

3)      Teoria normativa: (+)  (Bianca) esistono e sono soggetti di diritto in quanto riconosciuti dalla legge, diversi dalle PF

4)      Teoria analitica: solo le PF sono i destinatari delle disposizioni normative e pertanto le PG sono solo una sintesi per indicare una sfera di rapporti delle PF

Si ricorda inoltre la recente normativa Dlgs 231-2001 riconosce responsabilità amministrativa ma sostanzialmente anche penale delle PG (gli enti devono ritenersi responsabili per i reati commessi nel loro interesse – esiste elenco tassativo dei reati ipotizzabili).

 

Gli enti non possono assumere situazioni soggettive di d. famiglia, ma possono essere titolari di alcuni diritti personalissimi come identità personale od onore. Sono quindi legittimati ad agire sia con cautelare che x risarcimento.

L’art. 345 consente inoltre che l’uff. di tutore possa essere svolto da enti di assistenza.

Anche le PG hanno diritto alla riservatezza e privacy (Dlgs. 196/03).

Le PG non possono essere titolari di diritti di uso o abitazione; l’usufrutto può avere una durata di max. 30 anni.

 

Tipologie:

1)      Corporazioni (dove predomina elemento personale)

-         Associazioni (scopo principale altruistico – no lucro sogg. Lucro ogg: attribuzione a terzi / reinvestimento x raggiungimento scopo ass.)

-          Società (scopo lucro)

2)      Istituzioni (dove predomina elemento patrimoniale)

-         Fondazioni

-         Comitati (almeno x dopo costituzione)

Patrimonio: nelle fondazioni è elemento costitutivo mentre x associazioni è mezzo x raggiungimento scopo;

Scopo: nelle fondazioni è esterno (vantaggio x altri) mentre nelle associazioni è interno: vantaggio x associati. Per le associazioni deve essere solo lecito, x le fondazioni anche di pubblica utilità.

Volontà: x fondazioni è esterna (fondatore) mentre nelle associazioni è interna

Altri tipi: ecclesiastiche, internazionali – straniere.

Enti ecclesiastici – L. 222/85:

Per individuare un ente ecclesiastico si utilizzano i seguenti criteri:

-         Finalistico: ente che persegue fine religioso o di culto

-         Genetico: nati in base a provv. canonico

Devono essere riconosciuti civilmente e quindi iscritti presso Prefettura.

La legge 222/85 attribuisce rilevanza anche ai fini civilistici dei controlli canonici x attività negoziale (art. 18).

Notaio deve quindi verificare legittimazione persona che ha rappresentanza ente e, in caso di atto eccedente l’ordinaria amm. allegare la relativa licentia.

-          atti < 250.000€ : nessuna licentia

-         Atti tra 250.000 e 1.000.000€: licentia del vescovo

-         Atti pari o eccedenti 1.000.000€ o su immobili di interesse storico – culturale: licentia della Santa Sede (Apostolica).

 

ELEMENTI COSTITUTIVI ENTE:

1) Pluralità persone- art. 27 c.2 (tranne x SRL – SPA e Fondazioni): almeno 2 persone

2) Patrimonio x raggiungimento scopo: causa di estinzione o trasformazione (tranne nelle associazioni non riconosciute dove il patrimonio è la responsabilità illimitata amm. ex 38)

3) Scopo: determinabile e lecito, espressamente indicato in atto (16); raggiungimento o impossibilità sopravvenuta determinano estinzione (x fondazione anche x scopo divenuto di scarsa utilità (28)

 

RICONOSCIMENTO PG (dpr 361\00)

Competenza è del Prefetto (e della Regione x materie delegate e il cui ambito si esaurisce nella Regione)

Il Registro delle PG è presso la Prefettura.

L’iscrizione ha effetto costitutivo della PG (mentre prima c’era prima il riconoscimento della PG e poi l’iscrizione).

L’iscrizione deve avvenire entro max 120 g. (Ragioni ostative: comunicazione e 30 g. x ev. integrazione doc.). Se entro successivi 30g. non iscrive, si intende negata (silenzio – rifiuto).

Amm. non ha discrezionalità ma ha solo controllo formale: rispetto requisiti legge (scopo possibile – lecito, patrimonio adeguato).

Sindacati (Ass. non riconosciute): art. 39 Cost. (procedura particolare- unico Req.: ordinamento interno a base democratica).

 

Effetti del riconoscimento: Autonomia Patrimoniale Perfetta: limitazione della responsabilità dei membri (quota di partecipazione, che è generalmente = a conferimento): Risponde delle obbligazioni solo l’Ass. con il suo patrimonio (36).

Autonomia patrimoniale imperfetta: responsabilità dei membri x i debiti, esistenza o meno di meccanismi che difenda il patrimonio sociale dai debiti personali.

Tutti gli enti riconosciuti sono soggetti a controlli della Aut. Gov.

 

Registro PG:

Ha efficacia costitutiva della PG.

-         Data atto costitutivo

-         Denominazione

-         Scopo

-         Patrimonio

-         Durata

-         Sede

-         Generalità Amm. con CF (e altre persone rappresentanza)

Devono altresì essere iscritte ogni modifica statutaria, sedi secondarie ..

 

ASSOCIAZIONI

Deve essere atto pubblico se si vuole riconoscimento (Art. 14 - 16):

-         denominazione

-         Sede (legale, che può essere diversa da quella effettiva)

-         Scopo (non lucrativo)

-         Patrimonio (nelle non riconosciute: fondo comune / contributi – acquisti)

-         Nomina amministratore/i

-         N. ordinamento amministrazione

-         EV- N. relative alla estinzione ente

-         Ev- N. relative a devoluzione patrimonio

-         Diritti – obblighi Associati e condiz. Loro ammissione (ASS)

-         Criteri e modalità erogazione rendite (FOND)

-         Ev- N. relative alla trasformazione (FOND)

 

 

 

Natura Giu. atto Cost. (elementi essenziali):

1)      Atto collettivo (unica parte con pluralità soggetti – dichiarazioni parallele)

2)      Contratto di Associazione, simile al contratto di società:

Contratto plurilaterale con comunione di scopo (+)

Statuto è documento in forma  pubblica che contiene norme di organizzazione ente; ha medesima natura Giu. dell’atto costitutivo, di cui costituisce parte integrante.

Probl. se può essere redatto separatamente .. si (vedi società)

L’adesione successiva di terzi ha la stessa natura della partecipazione originaria (negozio con comunione di scopo); non esiste cmq un vero diritto all’ammissione.

 

La qualità di socio è normalmente personale e quindi generalmente non trasmissibile, salvo patto statutario contrario.

 

FONDAZIONI

1-     Negozio di fondazione: volontà del testatore a che costituzione sorga

Natura Giu.: è sempre atto unilaterale (anche se sono più fondatori) non recettizio

Sia x atto pubb. (revocabile fino a riconoscimento) sia x testamento

La facoltà di revocate fondazione non si trasmette agli eredi (15)

2-     Atto di Dotazione: è negozio unilaterale di disposizione beni (attribuzione a titolo gratuito)

Natura Giu.: Negozio di destinazione di un patrimonio a uno scopo – liberalità non donativa (809)

Autonomia e Collegamento (unilaterale) tra Fondazione e Dotazione, che avrebbe carattere accessorio (cade se cade la fondazione).

3-     Statuto: norme funzionamento e criteri – modalità erogazione rendite

 

Gli amm. sono nominati nell’atto di costituzione; in mancanza dalla prefettura (25).

Mentre nelle ass. il controllo è affidato all’assemblea, nelle fondazioni tale controllo è affidato alla Autorità Governativa.

Tuttavia si vanno sempre più diffondendo fondazioni dotate anche dell’assemblea (…)

TIPOLOGIE:

- F. Testamentarie: problema qualifica del negozio di dotazione: se a titolo di erede o legato; x altri è disposizione tipica sui generis

- F. di Famiglia: operano a vantaggio di una o più famiglie determinate (28 c.3). Ex 692 – 699 si ritengono lecite solo ove perseguano scopi di pubblica utilità.

- F. di Impresa: la fondazione esercita attività commerciale x raggiungimento scopo: si discute se tale ente possa qualificarsi come imprenditore commerciale (sarebbe cmq inammissibile lucro sogg.).

 

Vecchia Autorizzazione Governativa

Nel 42 al fine di evitare la manomorta, ossia che cospicui patrimoni fossero nelle mani di enti privi di scopi economici, era previsto all’art. 17 un’autorizzazione x gli acquisti onerosi e gratuiti degli enti, x l’accettazione di eredità, donazioni e di legati (conferma) – 600, 782, 786.

La Bassanini bis (127/97) ha abolito l’art. 17; ci si interrogava sulla persistenza o meno delle altre autorizzazioni.

La L. 192/00 ha abolito ogni tipo di autorizzazione, per cui oggi gli enti hanno capacità patrimoniale piena.

E’ stato infine modificato l’art. 493 che prevede l’obbligo di accettazione con beneficio di inventario.

 

Natura Giu. Amministrazione

1)      Teo. della rappresentanza (18: gli amm. sono responsabili solidalmente verso ass. secondo regole mandato) – Resp. contrattuale (22).

2)      Teo. della immedesimazione organica (+): pertanto non vi è alcuna separazione tra ente e amm. ma immedesimazione: l’organo pertanto agisce in nome e conto proprio.

Gli organi si distinguono in deliberativi (volontà interna) ed esecutivi (esterna).

 

RECESSO SOCIO

Il socio può sempre recedere se a tempo indeterminato o salvo giusta causa (24)

E’ nulla la clausola statutaria che impedisca il recesso.

E’ nullo l’obbligo a permanere nell’associazione se x tempo manifestamente eccessivo o se trattasi di associazione politica o relaigiso.

La rinuncia al recesso è valida solo se fatta adesione a tempo determinato e salvo giusta causa.

 

ESCLUSIONE

1-     Gravi motivi

2-     Deliberazione motivata assemblea previa contestazione addebiti (24 c.3) impugnabile entro 6 mesi (solo controllo legittimità, salvo eccesso potere, gravi motivi o discriminazioni)

Può esser fatta valere l’ev. clausola compromissoria presente (806 cpc)

 

Acquista efficacia da ricezione comunicazione interessato (anche se di diritto).

L’associato escluso – receduto non ha alcun diritto di restituzione della quota versata

 

Cause estinzione (su istanza qualsiasi interessato – d’ufficio)

1-     Cause volontarie statutarie

2-     Venir meno dello scopo (fondazione ev. trasf.)

3-     Venir meno associati

4-     Delibera scioglimento (fase liq. – cancellazione)

Invece della assegnazione dei beni ai soci, c’è devoluzione secondo atto cost. / AG. Ad altro ente.

Si discute se tale devoluzione sia atto tra vivi o mortis causa a titolo particolare.

 

 

Enti di fatto

Sono tutti gli enti che non hanno il riconoscimento e quindi privi di PG.

Si è posto il problema dell’applicazione analogica delle disposizioni dettate x le PG; x alcuni, la sostanziale identità di struttura comporta l’applicabilità diretta delle norme dettate x l’ass. riconosciuta.

Natura Giu.: Teo. della soggettività attenuata: sono soggetti di diritto (centro autonomo di situazioni sogg.) senza essere PG; hanno una autonomia patrimoniale imperfetta: responsabilità solidale e personale di coloro che hanno agito (38).

Forma: possono essere costituite anche verbalmente: problema della prova della legittimazione del soggetto che si presenta davanti al notaio: atto notorietà, ripetizione in scrittura autentica.

Altro problema era determinato dalla soggettività in relazione alla capacità immobiliare delle ass. non riconosciute in quanto il 2657 non prevedeva trascrizioni a favore di tali ass. ma solo in capo ai soci. Oggi il probl. è stato risolto perché l’art. 2657 (trascr.) e 2839 (iscriz.) prevedono espressamente tali ass.

 

Fondazione non riconosciuta

Secondo parte della dottrina solo le strutture associative possono essere prive del riconoscimento e della PG; pertanto x le fondazioni il riconoscimento sarebbe un elemento essenziale, che permette la destinazione a uno scopo nonché l’autonomia e distacco dei beni.

Esiste tuttavia una tesi giurisprudenziale che ammette le fondazioni di fatto: infatti il patrimonio nell’intervallo tra atto costitutivo e riconoscimento hanno sempre una rilevanza di fatto; inoltre l’abrogato art. 600 parlava di enti non riconosciuti (e non di ass.).

 

Comitati(39)

Il comitato è un ente di fatto, privo generalmente di PG.

Tuttavia può acquistare PG, avendo così autonomia patrimoniale perfetta (in tal caso x alcuni diventa una fondazione, per altri no in quando sussisterebbe sempre la resp. solidale di chi ha agito).

E’ composto da una pluralità di persone che si propone il raggiungimento di uno scopo altruistico e a tal fine, cerca contributi a mezzo di pubbliche sottoscrizioni – inviti a offrire.

Si distingue un aspetto:

-         Soggettivo: promotori organizzatori (accordo di tipo associativo x ricerca fondi)

-         Ogg.: aggregazione di mezzi materiali x lo scopo. Si crea un vincolo di destinazione simile alle fondazioni.

I contributi (oblazioni) hanno natura di donazioni manuali o liberalità d’uso (o obb. naturale).

Anche i comitati, come le associazioni non riconosciute, hanno piena capacità giuridica secondo una lettura analogica dell’2659 (esiste cmq tesi della intestazione fiduciaria ai promotori).

Resp.:

-         I promotori sono solidalmente e personalmente responsabili x la conservazione del patrimonio e la destinazione allo scopo prefissato;

-         Coloro che hanno agito sono solidalmente responsabili delle obbligazioni del comitato (come ass. non riconosciute – x alcuni anche con PG.. )

 

Organizzazioni di Volontariato – L. 266 /91

Organismo liberamente costituito per svolgere att. di volontariato, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Quindi assenza scopo di lucro e fini solidarietà.

Il Fondo è costituito dai contributi volontari aderenti nonché sovvenzioni pubbliche.

Possono avere qualsiasi forma giuridica (no società che hanno scopo di lucro).

E’ previsto contenuto minimo atto costitutivo e obbligo formazione bilancio.

Può accedere a contributi pubblici e agevolazioni fiscali – Necessità iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato, tenuti dalle Regioni.

 

ONLUS

Le Onlus non sono una diversa forma associativa ma solo una qualifica ai soli fini fiscali x poter godere delle relative agevolazioni.

Tali enti devono perseguire fini di solidarietà sociale e svolgere la attività in una di quelle tassativamente elencate dalla L. 460-97 (assistenza, beneficienza, istruzione..).

Gli organismi di volontariato, le org. non governative e le Coop. sociali sono considerate onlus di diritto; spesso tuttavia hanno una disciplina fiscale ancora più vantaggiosa.

Tra queste vi sono le Associazioni di Promozione Sociale:

Sono associazioni che svolgono attività di utilità sociale, senza lucro – L. 383/00, e devono essere iscritte in appositi Registri, oltre ad un Osservatorio Nazionale, regionale nonché do un Fondo apposito (anche Europeo) per sostenere e i progetti e le iniziative.

 

 

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