Il Contratto di Rete.

Fonte: Art. 3 c. 4 ter,quater e quinquies D. L. 5/2009 (conv. L. 33/09 – 99/09)

 

4-ter.  Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad

esercitare  in  comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei

rispettivi  oggetti  sociali  allo  scopo  di accrescere la reciproca

capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e'

redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve

indicare:

   a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli

aderenti alla rete  

   b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attivita' comuni

 poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento

 della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato;

   c) l'individuazione   di   un  programma  di  rete,  che  contenga

l'enunciazione  dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti da ciascuna

impresa  partecipante  e  le  modalita'  di realizzazione dello scopo

comune   da   perseguirsi   attraverso   l'istituzione  di  un  fondo

patrimoniale  comune,  in relazione al quale sono stabiliti i criteri

di  valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad

eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione,

ovvero  mediante  ricorso  alla  costituzione  da  parte  di  ciascun

contraente   di   un   patrimonio   destinato  all'affare,  ai  sensi

dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile.

Al  fondo  patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in

quanto  compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615

del codice civile;

   d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altre imprese

e le relative ipotesi di recesso;

   e) l'organo  comune incaricato di eseguire il programma di rete, i

suoi   poteri,   anche   di   rappresentanza,   e   le  modalita'  di

partecipazione di ogni impresa all'attivita' dell'organo.

Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel  contratto  di rete,

l'organo  agisce  in rappresentanza delle imprese, anche individuali,

aderenti  al  contratto  medesimo,  nelle procedure di programmazione

negoziata  con  le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure

inerenti   ad  interventi  di  garanzia  per  l'accesso  al  credito,

all'utilizzazione  di  strumenti  di promozione e tutela dei prodotti

italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di

internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento.

4-ter.1.  Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma

4-ter  per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono

adottate  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

  4-ter.2.  Nelle  forme  previste  dal comma 4-ter.1 si procede alla

ricognizione   di   interventi  agevolativi  previsti  dalle  vigenti

disposizioni  applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,

interessate  dalle  procedure  di  cui  al  comma  4-ter, lettera e),

secondo  periodo.  Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le

procedure di rispettivo interesse";

  4-quater.  Il  contratto  di  rete  e'  iscritto nel registro delle

imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

  4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si

applicano  le  disposizioni  dell'articolo  1, comma 368, lettere  b),

c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,

previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero  dell'economia

e delle finanze di concerto con il Ministero dello  sviluppo  economico,

da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".

 

 

Definizione del contratto:

Due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche  - rientranti nei rispettivi oggetti sociali -  allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e produttività. Non viene costituito un nuovo soggetto ma è uno strumento per coordinare/migliorare la rispettive capacità produttive/ competitività.

Natura: figura (trans)tipica a cavallo tra i contratti associativi e i contratti con comunione di scopo privi di soggettività giuridica: rientrerebbe quindi tra i contratti di organizzazione sui generis.

 

Requisiti: atto pubblico o scrittura privata autenticata da iscriversi nel Registro delle Imprese;

1-     Nome, ditta, ragione sociale;

2-     Obiettivi strategici delle attività comuni che dimostrino il miglioramento

3-     Individuazione di un programma di rete: si tratterebbe infatti di un contratto-quadro – Regolamentazione della collaborazione - esercizio in comune delle attività

4-     Fondo patrimoniale / patrimonio destinato all’affare (solo per s.p.a.) – Circa la responsabilità patrimoniale si applicano gli art. 2614 e 2615: per le obbligazioni inerenti al contratto di rete risponde assunte dal comitato di gestione risponde esclusivamente il relativo fondo costituto. Adeguatezza rispetto attività perseguita.

5-     Durata, modalità di adesione e recesso

6-     Organo comune incaricato al contratto di rete in rappresentanza delle imprese. Il contratto di rete può essere anche a rilevanza meramente interna.

 

Accorgimenti nella redazione di un contratto di rete.

Oltre alla chiara enunciazione dei requisiti come prescritti dal dettato normativo appare opportuno inserire:

 

- La specificazione della assenza di soggettività giuridica (pur avendo una denominazione, patrimonio e organo amm.): Il Comitato di gestione agirebbe quindi in basa ad un mandato con rappresentanza;

- Poiché la crescita della capacità innovativa è lo scopo del contratto, specificare  gli elementi che dimostrino il miglioramento di detta capacità;

-  Congruità del fondo della rete con l’attività da perseguire (es. porre un tetto minimo);

- Circa la responsabilità patrimoniale si applicano gli art. 2614 e 2615 c.c.: per le obbligazioni inerenti al contratto di rete assunte dal comitato di gestione risponde esclusivamente il relativo fondo costituto;

- Inserire una norma finale di rinvio alla disciplina consortile (senza ev. obblighi di rendicontazione ex 2615 bis) od ad altra disciplina (..), in quanto compatibile con il D.L.;

- Le imprese associate non possono chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del fondo;

- I creditori delle singole imprese non possono far valere i propri diritti sul fondo per obbligazioni estranee al contratto di rete;

- ev. disciplina pattizia del Know-how acquisito;

- ev. disciplina dello scioglimento – obblighi post-contrattuali (scioglimento od ev. proroga deve essere deciso alla unanimità);

- ev. disciplina dell’abuso di dipendenza economica nella rete ed ai danni della rete (ev. rinvio all’art. 9 L. 192/98).

Art. 9.

                    Abuso di dipendenza economica

  1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato di

dipendenza  economica  nel  quale  si  trova, nei  suoi  o  nei  loro

riguardi, una  impresa cliente o fornitrice.  Si considera dipendenza

economica  la  situazione   in  cui  un  impresa  sia   in  grado  di

determinare,  nei  rapporti  commerciali  con  un'altra  impresa,  un

eccessivo  squilibrio  di  diritti   e  di  obblighi.  La  dipendenza

economica e'  valutata tenendo  conto anche della  reale possibilita'

per  la  parte che  abbia  subito  l'abuso  di reperire  sul  mercato

alternative soddisfacenti.

  2.  L'abuso puo'  anche consistere  nel  rifiuto di  vendere o  nel

rifiuto  di comprare,  nella imposizione  di condizioni  contrattuali

ingiustificatamente  gravose  o discriminatorie,  nella  interruzione

arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

  3. Il patto  attraverso il quale si realizzi  l'abuso di dipendenza

economica e' nullo.

 

- Al comitato di gestione può essere affidato il compito di una rideterminazione periodica degli obiettivi da perseguire;

- E’ consigliabile prevedere che l’organo di gestione sia composto dai rappresentanti di tutte le imprese aderenti onde favorire il coordinamento tra queste.

 

 

[ HOME ]