L’ Interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione e la sua applicabilità nel diritto di famiglia.

L'art. 2645 ter c.c. introduce nel nostro sistema giuridico i cd. atti di destinazione, ossia atti che permettono di segregare alcuni beni dal patrimonio di un soggetto, sottraendoli alla disciplina generale dell'art. 2740 c.c e che quindi vengono "destinati" a specifici affari, con la notevolissima conseguenza che tali beni possono essere aggrediti solo da creditori "qualificati", ossia in relazione allo specifico affare per cui sono stati destinati.

Uno dei requisiti che tale disciplina richiede per la validità di un tale atto consiste nella circostanza che l'interesse per cui viene costituito il patrimonio separato sia meritevole di tutela.

 

Ma nell’art. 2645 ter sembra perdere di interesse il necessario collegamento tra limitazione della responsabilità patrimoniale ed il perseguimento di un determinato interesse già preventivamente individuato e specificato dal  legislatore. La valorizzazione dell’autonomia privata fa si che manchi una indicazione specifica degli interessi  meritevoli per cui sia lecito costituire un patrimonio separato.

Il vicolo di destinazione crea un particolare regime tanto in ordine alla circolazione dei beni quanto alla responsabilità del debitore.

Prima di ora, la deviazione alle regole generali è stata giustificata da un preventivo giudizio del legislatore ex ante che dava conto della preferenza dei diversi interessi rispetto al soddisfacimento del credito. Nel 2645 ter non troviamo nulla di tutto questo se non un generico riferimento alla meritevolezza dell’interesse ex 1322 c.c., creando quindi il problema di individuare quando questo interesse possa dirsi meritevole e prevalente rispetto all’art.2740 c.c..

 

Secondo un primo orientamento solo uno scopo di pubblica utilità della destinazione sarebbe idoneo a giustificare la prevalenza sigli interessi dei creditori, suggerendo un parallelismo tra 2645 ter e fondazioni.

Un secondo orientamento, pur non equiparando meritevolezza e pubblica utilità, suggerisce di verificare in concreto le finalità della destinazione: nasce tuttavia il problema su chi e come tale controllo possa essere fatto.

Infine un orientamento più liberale evita del tutto un riferimento alla pubblica utilità in quanto il sacrificio degli interessi dei creditori sarebbe già giustificato dalla previsione di un vincolo atipico, che espressamente richiama un generico concetto di meritevolezza. Quest’ultima tesi individua la meritevolezza nella liceità, così come generalmente si interpreta anche il 1322 c.c..

 

Sembra tuttavia condivisa l’opinione che bisognerebbe sempre prendere in considerazione le specifiche finalità per cui si costituisce il vincolo anche se il giudizio del notaio che costituisce il vincolo non può che coincidere con il giudizio di liceità ex 1322 mentre per un esame nel merito delle finalità ci si dovrà necessariamente rivolgere al giudice.

 

Particolarmente interessante è poi valutare l’impatto che il nuovo istituto (ove si aderisca a questa tesi) ha nell’ambito del diritto di famiglia.

Parte della dottrina ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale del 2645 ter qualora il richiamo al concetto di meritevolezza venga interpretato quale indice di non illeicità della disposizione. L’esempio di una disparità di trattamento si avrebbe tra coloro che si avvalgono della separazione patrimoniale con il fondo patrimoniale e coloro che ricorrono al 2645 ter c.c., che avrebbe un regime molto più flessibile.

Agli atti di destinazione si applicano comunque i tradizionali strumenti volti alla repressione di condotte fraudolente come il contratto in frode alla legge, azione revocatoria e di simulazione.

L’istituto del patrimonio separato appare comunque utile anche in situazioni che spesso sono connotate da un alto grado di problematicità per l’intreccio di molteplici interessi come gli accordi di separazione, specie se utilizzato per vincolare i beni in esso presenti per il soddisfacimento dei bisogni dei figli e quindi limitare la disponibilità dell’altro genitore. La trascrizione del vincolo e la sua efficacia reale e non solo obbligatoria fanno infatti degli atti ex 2645 ter un importante, duttile ma efficace strumento per poter realizzare al meglio i propri interessi.

Il rilievo della possibile incostituzionalità del 2645 ter per disparità con la disciplina più rigida del fondo patrimoniale non appare del tutto condivisibile in quanto si è sempre posto quale parametro del giudizio di uguaglianza l’irragionevole disparità tra situazioni omogenee.

La funzione del vincolo atipico del 2645 ter non si deve ridurre ad una mera compressione del diritto di proprietà ma è espressione della più ampia autonomia dei privati, dipendente dalla possibilità di un controllo circa la meritevolezza degli interessi perseguiti, purchè leciti. Non appare quindi condivisibile la diversa tesi interpretativa più restrittiva che richiede invece una meritevolezza particolarmente qualificata.

 

Un altro profilo di problematicità del nuovo istituto riguarda i limiti ed i rapporti con gli interessi dei creditori e sul difficile equilibrio tra responsabilità patrimoniale illimitata (2740) e forme di separazione patrimoniale. Anche in questa ipotesi, come per le altre forme di limitazione della responsabilità, potrà essere esperita l’azione revocatoria, talvolta concessa in modo quasi automatico a fronte della dimostrazione circa la sussistenza di un profilo di danno.

Concludendo, nonostante la sua formulazione generica ed a tratti ambigua, il vincolo di separazione supera quelle difficoltà (grazie alla sua riconosciuta trascrivibilità) derivanti da un negozio gestorio-fiduciario della destinazione e si pone quale mezzo efficiente per garantire adeguata protezione all’interesse da tutelare e quindi anche nell’ambito degli accordi di separazione è un ottimo strumento per tutelare gli interessi dei minori coinvolti (dove la meritevolezza sarebbe in re ipsa). Appare utile in ultimo sottolineare come la recente giurisprudenza insista nel richiamare ad un generale criterio di proporzionalità della destinazione: applicato nel contesto familiare ciò implica che la destinazione di determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia sia meritevole di tutela allorquando non oltrepassi una soglia di adeguata corrispondenza tra il valore dei beni ed i bisogno della famiglia stessa .

 

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