IL PROTESTO

Definizione e funzione

Per poter svolgere l'azione di regresso, il portatore di un titolo di credito ha l'onere di far constatare da un uffi­ciale pubblico il mancato pagamento o la mancata accet­tazione del titolo stesso.

Presupposto processuale dell'azione di regresso, sia cam­biaria, che di assegni, è l'avvenuto protesto.

Si può pertanto definire il protesto come quell'atto solenne mediante il quale il pubblico ufficiale constata di persona ed attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, o il rifiuto di pagamento del­l'assegno bancario.

Per l'azione diretta contro l'emittente o l'accettante del­la cambiale non vi sono, invece, presupposti processuali di sorta, dato che l'azione si svolge nei confronti degli obbligati in via principale e non è necessario far attesta­re con un atto autentico il mancato pagamento della som­ma portata sul titolo.

Quindi riassumendo le funzioni:

1)   Processuale per esperire l’azione di regresso e di conservazione della garanzia;

2)   Probatoria del mancato pagamento (fino a querela di falso)

 

Requisiti

Affinchè sia esperibile l’azione di regresso, è neces­sario che il protesto venga effettuato prima che sia trascor­so il termine di presentazione, e mai oltre il giorno fe­riale successivo all'ultimo giorno del termine stesso.

Per la cambiale:

il protesto deve essere levato entro i due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.

Per l’assegno:

Nel termine di presentazione per l’incasso

 

Dispensa dal protesto

Vi sono, inoltre, due casi di dispensa legale dal prote­sto onde poter iniziare azione di regresso, previsti ambe­due dalla legge cambiaria:

1)      l'ART. 51 L. CAMB. esime dal far effettuare il protesto per mancato pagamento quando sia già stato fatto il protesto per mancata accettazione;

2)      l'ART. 61, comma 4°, che sì ha quando l'evento di forza maggiore, che impedisca al por­tatore di levare protesto, si prolunghi per oltre trenta giorni.

3)      La legge, poi, ha anche voluto prendere in considerazio­ne il fatto che volontariamente il debitore abbia esone­rato il creditore dall'elevazione del protesto, con una clausola scritta sul titolo e firmata, del tenore « senza spese » o « senza protesto » od altra equipollente.

 

Atti equipollenti

L'ART. 51, infine, afferma che sono atti equipollenti al protesto, poiché anch'essi autorizzano ad iniziare azione di regresso, la sentenza dichiarativa di fallimento del trattario di una cambiale tratta, sia o non sia questa stata accettata, nonché la sentenza dichiarativa di fal­limento del traente di una cambiale non accettabile, ai sensi dell'ART. 27 L. CAMB.

Altro equipollente del protesto, previsto dall'ART. 72 L. CAMB., è dato dalla dichiarazione di rifiuto deIl'accetta­zione o del pagamento inserita sulla cambiale o sul fo­glio di allungamento o su atto separato firmato dal trat­tario, registrata nei termini del protesto: detto sostitu­tivo, tuttavia, è sempre condizionato al consenso del por­tatore della cambiale.

La legge sull'assegno (ART. 45) prevede, infine, quali equi­pollenti e sostitutivi dell'atto di protesto, la dichiarazione di una stanza di compensazione, con data ed attestazione che l'assegno non è stato pagato, pur essendo stato tra­smesso in tempo utile, nonché la dichiarazione del tratta­rio scritta sull'assegno nella quale sia attestato il rifiuto di pagamento dell'assegno e sia indicato il luogo e la data della presentazione del titolo all'incasso.

In base all'ART. 46 stessa legge, perché il protesto o le di­chiarazioni equipollenti permettano l'azione di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, è neces­sario che essi vengano effettuati prima che sia trascor­so il termine di presentazione, e mai oltre il giorno fe­riale successivo all'ultimo giorno del termine stesso.

Legittimazione attiva e passiva

Per quanto riguarda la legittimazione attiva (chi richiede il protesto) de­vono prendersi in considerazione tutti i possessori di cambiale tratta in caso di mancata accettazione, e l'ul­timo giratario possessore del titolo, nel caso di protesto per mancato pagamento.

Dal lato passivo, deve prendersi in considerazione il trat­tario o colui che è designato a pagare per esso, nonché l'accettante per intervento.

Per la legge cambiaria (ART. 70) e la legge sull'assegno (ART. 62) l'incapacità delle persone alle quali il titolo de­ve essere presentato non dispensa dall'obbligo di levare il protesto, ammenocché non si tratti del fallito: pertan­to possono essere legittimati passivi anche gli interdetti ed i minori, tranne i falliti.

Perfino i morti, in base all'ultimo comma dell'ART.70 L. CAMB. e 62 L. Ass., possono essere legittimati passivamen­te a subire il protesto, che deve essere fatto ugualmente a loro nome.

 

Forma

Poiché la funzione del protesto è molto importante (sia dal punto di vista probatorio: esso fa fede fino a querela di falso; sia dal punto di vista della conservazione della garanzia patrimoniale da parte degli obbligati in regres­so), la legge ha voluto che l'atto fosse solenne e avesse una forma ben precise e vincolata.

L'ART. 71 L. CAMB. precisa che il protesto deve contenere necessariamente:

1)      la data ed il luogo in cui esso e fatto;

2)      il nome e cognome della persona richiedente e di quelle richieste, in modo che dal verbale di protesto risultino tutti gli elementi necessari ad attestare quanto è avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale incaricato.

3)      Esso deve essere redatto in un unico contesto, e non è possibile, a pena di inefficacia, che il pubblico ufficiale vi apponga delle aggiunte o delle correzioni.

4)      Il pubblico ufficiale deve indicare le ricerche eseguite, al fine di accertare l'esatto luogo del pagamento: a sensi dell’Art. 44 L. C., questo è dato dall'indirizzo indica­to sul titolo, ma in mancanza si deve fare riferimento al domicilio del trattario o della persona designata a paga­re per esso, ovvero al domicilio dell'accettante per inter­vento o della persona designate a pagare per esso, o infine al domicilio dell'indicato al bisogno.

Secondo il Tribunale di Roma (SENT. 31 MARZO 1953, in Foro it., 1954, I, 144) non può costituire utile indirizzo l'indicazione di una casella postale, giacchè questo ser­vizio è regolato da particolari disposizioni, che non con­sentono l'uso di esse per atti legali da compiersi a mezzo di un pubblico ufficiale.

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto legittimo ed efficace un protesto elevato in una qualsiasi località della città nel caso in cui il trattario sia indicato con solo nome e cognome, con l'indicazione della strada senza numero civico, giacché la diligenza dell'ufficiale pubblico nella ricerca del luogo ove deve effettuare il protesto non può spingersi fino al rintracciamento dell'obbligato a qual­siasi costo (SENT. 2 LUGLIO 1952, in Banca borsa tit. creel., 1952, II, 481).

5)      Le motivazioni del protesto devono essere scritte sulla cambiale o sul suo prolungamento e corrisponderanno all'incirca alle seguenti risposte ottenute dal pubblico ufficiale: non accettazione, mancato pagamento, irrepe­ribilità, morte, fallimento, parziale pagamento.

 

Altri elementi accessori

Se il debitore dichiara, nel verbale di protesto di una cambiale tratta, che intende regolare il debito diretta­mente con il traente, si ha riconoscimento dell'obbliga­zione.

 

Nel caso, poi, in cui da parte dell'obbligato principale si assumesse la falsità della firma, il pubblico ufficiale deve procedere ugualmente al protesto, indicandone il moti­vo, sequestrare l'effetto, allegarlo alla denuncia da sti­lare a sua cure, presentando ambedue i documenti all’Autorità Giudiziaria.

 

 

 

Termine per elevare il protesto

In base all’art. 51, 3°c., L. CAMB.,  il protesto deve essere levato entro i due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale e pagabile.

E’ sorta, in dottrina, una disputa sul giorno entro il quale si deve fare il protesto, nel caso in cui la cambiale sca­da in giorno festivo: non è chiaro, infatti, se il computo dei due giorni si debba fare:

T1) (+) dal giorno successivo a quel­lo festivo;

T2) dal giorno festivo nel quale la cambiale sarebbe stata pagabile.

 

Per quanta riguarda l'assegno bancario, il protesto deve essere levato nel termine di presentazione, che, ai sensi dell'An. 32 L. ASS., è:

-          di otto giorni per l'assegno su piaz­za (ossia nello stesso Comune),

-          di quindici per l'assegno fuori piazza,

-          di venti per l'assegno estero in Europa,

-          di sessanta per l’assegno estero da altri continenti.

Per l’assegno circolare, ai sensi dell'ART. 84 l'Ass., il termine di presentazione è:

-          di trenta giorni dall'emis­sione del titolo.

 

Per ambedue i tipi di assegno (sia bancario che circola­re) non si computa il giorno da cui il termine comincia a decorrere (inoltre il sabato è festivo).

 

Competenza

La legge, sia cambiaria che sugli assegni, prescrive che i protesti devono farsi a cura del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ed in subordine (nel caso in cui nel co­mune non vi sia ne notaio ne ufficiale giudiziario) dal se­gretario comunale.

Tutta la dottrina ritiene che la competenza del se­gretario comunale intervenga non soltanto nel caso di inesistenza di sede notarile o di ufficiale giudiziario, ma anche nel caso in cui detta sede, pur esistendo, sia va­cante.

Sia il notaio che l'ufficiale giudiziario possono levare pro­testi solo entro I'ambito del territorio del comune in cui ha sede il distretto notarile e il Tribunale.

Né il notaio, né gli ufficiali giudiziari possono delegare loro aiutanti ad elevare protesti: la legge 18 OTTOERE 1951 N. 1128 esclude la possibilità che gli aiutanti ufficiali giu­diziari e gli uscieri di conciliazione delle sedi distaccate della pretura possano essere a ciò abilitati, a pena di nullità dell'atto.

Occorre precisare che la richiesta di levata di protesto effettuata dal portatore del titolo al segretario comunale costituisce un obbligo di effettuarlo per quest’ultimo, da­to che è il portatore che può scegliere di rivolgersi al no­taio di un vicino comune o al segretario comunale, e non questi a poter rifiutare l'atto: risponderebbe, infatti, penalmente a titolo di rifiuto di atti di ufficio.

Sia il notaio che l'ufficiale giudiziario che il segretario comunale devono elevare il protesto puntualmente e di­ligentemente (CASS, 27 LUGLIO 1937, N. 2780, in Giur. it., Mass. 1937, 807).

Responsabilità

Essi sono responsabili dei danni provocati dal protesto illegittimo, poiché il solo fatto del protesto arreca un no­tevole discredito al debitore; naturalmente occorre, per­ché sussista l'obbligo del risarcimento, che sussista colpa o dolo e nesso di causalità tra la colpa e l'evento.

II pubblico ufficiale non può accordare né dilazioni né proroghe al trattario e deve, ai sensi dell'Art. 73 L. CAMB., consegnare al portatore della cambiale la cambiale stes­sa protestata ovvero l’atto di protesto.

Anche se la legge nulla dispone, è chiaro che, per ese­guire il protesto nei termini stabiliti, l'ufficiale giudizia­rio deve ottenere la consegna dell'effetto da protestare tempestivamente: approfittando della lacuna della leg­ge, invece, è invalsa la consuetudine delle banche di trat­tenere, onde evitare il più possibile il protesto, i titoli fino all'ultimo momento, e ciò con grave disagio per i pubblici ufficiali che vi devono procedere.

Oltre che tenere nota nel repertorio, giorno per giorno ed in ordine di data di tutti i protesti effettuati con la indicazione di tutti gli estremi, i pubblici ufficiali abili­tati devono provvedere ad inviare al Presidente del tri­bunale l'ELENCO DEI PROTESTI elevati, ogni quindi­ci giorni, non oltre il quinto giorno dalla fine della quin­dicina cui i protesti stessi si riferiscono.

Ciò è stabilito dall'ART. 2 della legge sui protesti cambia­ri (L. 12 FEBBRAIO 1955 N. 77).

L'elenco deve essere inviato in duplice copia, ed essere distinto per ciascun tipo di titolo: uno per i vaglia cambiari (pagherò e tratte accettate); uno per le tratte; uno per gli assegni.

La duplicità della copia dell'elenco si rende necessaria perché, a sua volta, il presidente del tribunale, il giorno successivo a quello della ricezione, deve inviarne una co­pia alla Camera di commercio competente per territorio, e trattenere la seconda, in visione a chiunque ne faccia richiesta, presso la cancelleria (ART. 4 L. 12 FEBBRAIO 1955 N. 77).

Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti prov­vede esclusivamente la Camera di commercio, ai sensi dell'ART. 1 legge cit. .

 

L'omessa trasmissione nel termine prescritto dell'elen­co dei protesti da parte del pubblico ufficiale incaricato è punibile, ai sensi dell'ART 235 L. FALL., a titolo contrav­venzionale, con l'ammenda fino a € 258. Alla stessa ammenda è sottoposto il pubblico ufficiale che invii elenchi incompleti, perché mancanti degli elementi ne­cessari.

 

 

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