La società in accomandita semplice e per azioni

 

1.       Nozione di società in accomandita.

Le società in accomandita si distinguono tra le società per la contestuale e necessaria presenza di due differenti categorie di soci: gli accomandanti e gli accomandatari.

Si distingue inoltre tra la società in accomandita semplice (Sas), che è una delle tre possibili società di persone, e la società in accomandita per azioni (Sapa), che è una società di capitali caratterizzata dalla tipica struttura della società in accomandita ma con la contemporanea presenza delle azioni quale forma di partecipazione al capitale sociale.

I soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al valore della quota di capitale sottoscritta; non possono ingerirsi nella gestione dell’attività comune se non nei limiti ex 2320 c.c. .

I soci accomandatari sono invece solidalmente e illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali, ed a loro può essere affidata l’amministrazione della società. Nelle Sapa, a differenza della Sas, i soci accomandatari sono sempre anche amministratori.

In tal modo si ha una perfetta corrispondenza tra potere di gestione e assunzione della responsabilità illimitata.

Quella di consentire il finanziamento dell’impresa da parte di investitori interessati unicamente al rendimento della partecipazione piuttosto che alla gestione sociale rimane la funzione economica tipicamente svolta dalla società in accomandita.

L’art. 2313 comma 2 dettato per le Sas esclude espressamente che le quote di partecipazione dei soci possano essere rappresentate da azioni (caratteristica invece della Sapa).

Profonde tuttavia sono le differenza tra queste due tipologie di società: la prima (Sas) è una società di persone la cui disciplina è modellata sulla base delle Snc; la Sapa invece è una società di capitale regolata in gran parte dalle norme dettate per le Spa. La Sas, seppure quindi con le suddette peculiarità, resta una società di persone dotata di un ordinamento corporativo meno complesso ed incentrato sul rilievo individuale delle persone dei soci.

Più sfumata, specie sul piano pratico, è la differenza tra società in accomandita e l’associazione in partecipazione. Manca in quest’ultimo istituto la costituzione di un fondo comune e di conseguenza la titolarietà dell’impresa resta in capo al solo socio associante, il quale attribuisce all’associato una partecipazione agli utili verso il corrispettivo di un determinato apporto (2549 c.c.). la distinzione pertanto, anche se chiara dal punto di vista giuridico, può risultare estremamente incerta in concreto e quindi spesso si ricorre ad indici presuntivi  che indichino l’esistenza o  meno di un vincolo societario, tra cui la spendita di un nome collettivo.

 

2.       Le peculiarità della Società in accomandita per azioni.

 

Va sottolineato come nella Sapa i soci siano veri azionisti, alla stregua dei soci nelle Spa. In quanto tali essi sono tenuti all’adempimento degli obblighi che su di loro incombono, e quindi a seguito della sottoscrizione del capitale con il versamento dei decimi, l’obbligo di eseguire integralmente il conferimento su richiesta degli amministratori, nonché il diritto di partecipare all’assemblea (dove si vota in base alle azioni possedute). Pertanto accomandanti e accomandatari non esprimono posizioni azionarie differenti, in quanto le azioni sono uguali e non formano categorie particolari ai sensi del 2348 e 2376 c.c. . la  vera differenza nella Sapa tra queste due categorie di soci consiste nel fatto che solo gli accomandatari sono necessariamente chiamati ricoprire e svolgere la funzione di amministratori, da cui poi scaturisce la responsabilità illimitata degli stessi.

Così nella ipotesi di cessione della totalità delle azioni di un socio accomandatario, colui che subentra non diventerà a sua volta accomandatario ma accomandante: occorrerà una designazione ex novo degli altri soci (in assemblea straordinaria) perché questo possa assumere la funzione di amministratore e quindi la qualità di accomandatario.

La qualifica di amministratore pertanto presume la qualifica di socio (a differenza di quanto previsto per le Spa) e determina automaticamente ex 2455 c.c. la assunzione della qualità di accomandatario. Nelle Sas invece vi posso essere accomandatari non amministratori. Il fallimento di una società in accomandita comporta l’automatico fallimento per estensione di tutti i soci accomandatari (147 L.F.)

Rispetto agli amministratori della Spa, agli accomandatari vengono assicurati una maggiore stabilità nella carica (che è a tempo indeterminato) ed un diritto individuale di veto su qualsiasi importante decisione sull’assetto societario. Per vincere infatti l’opposizione di un accomandatario dissenziente l’assemblea deve necessariamente procedere alla sua revoca, con i quorum rinforzati previsti per le decisioni di modifica dello statuto (ossia con assemblea straordinaria). Questa via deve senz’altro escludersi quando l’accomandatario abbia una quota rilevante di azioni così che non possa essere possibile raggiungere il prescritto quorum.

Queste caratteristiche permettono di poter concordare e programmare la trasmissione del potere, offrendo una possibilità di continuità di gestione al riparo di possibili scalate impossibile in altre forme societarie. Per tale motivo questa veste societaria ha avuto negli ultimi anni grande successo ed è stato adottato dalle società che si collocano al vertice di gruppi imprenditoriali, cd. holdings (es: G . Agnelli & C. Sapa).

D’altra la circostanza che pur essendo una società di capitali gli amministratori assumono responsabilità illimitata ha fatto sì che tale fenomeno si circoscrivesse alle cd. casseforti familiari (o holdings familiari) dove è preminente l’esigenza di assicurare una stabilità al contralo ed, per vari aspetti, è limitato il rischio di impresa.

Al contrario invece il modello offerto dalle Spa permette ai gruppi di controllo di esercitare direttamente o attraverso persone di fiducia il potere sulle varie imprese, senza però correre rischi patrimoniali diretti.

A seguito della riforma delle società di capitali, giova tuttavia sottolineare come attualmente anche il modello offerto dalla nuova disciplina delle Srl permette di conseguire analoghi obiettivi di stabilità senza tuttavia rinunciare alla limitazione della responsabilità alla propria quota di partecipazione.

 

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