Il Retratto successorio e la prelazione degli eredi ex art. 732 c.c.

 

1.      Definizione e natura giuridica

 

L’art. 732 prevede che “il coerede, che voglia alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi, i quali hanno diritto do prelazione”.

La norma prevede il cd. retratto successorio, che ha lo scopo di assicurare la persistenza della titolarietà dei beni del de cuius ai primi successori.

La prelazione in esame ha natura di obbligazione ex lege del coerede di preferire gli altri eredi ad un terzo nella ipotesi di trasferimento a titolo oneroso del bene (beni) ereditari, a parità di condizioni. In mancanza del rispetto delle suddette prescrizioni, gli altri coeredi hanno diritto di riscattare il bene dal terzo acquirente, e pertanto il coerede alienante dovrà rispondere a questo dell’evizione subita.

Il diritto di prelazione e retratto non è trasmissibile ai successori dei coeredi, né è esercitabile nei confronti del successore del coerede che intenda alienare il bene ereditato.

Al suddetto diritto si applica la prescrizione ordinaria decennale.

 

2.      Presupposti della prelazione

 

Presupposto del diritto di prelazione in esame è l’esistenza di una comunione ereditaria, che non può considerarsi come cessata con la fuoriuscita di uno dei coeredi o di parte dei beni (divisione soggettivamente e oggettivamente parziale). In giurisprudenza si è precisato che la comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria (cui la prelazione in esame non è applicabile) per il solo fatto che l’asse comprenda un solo bene immobile o alcuni degli eredi abbiano ceduti a terzi le proprie quote.

Non sussiste il diritto in esame quando il testatore abbia effettuato lui stesso la attribuzione e divisione dei beni ai sensi dell’art. 734 (divisione fatta dal testatore), dal momento che in questa ipotesi non sorge nessuna comunione ereditaria.

Si discute invece se detta prelazione sia configurabile nella ipotesi di istitutio ex re certa: qualora il testatore abbia attribuito i singoli beni (in funzione di quota) senza nulla specificare, si ritiene che la disposizione abbia solo effetti obbligatori, con la conseguenza del nascere della comunione ereditaria e quindi anche del diritto in esame.

Per lungo tempo la giurisprudenza ha tenuto distinte l’alienazione di quota di eredità, dalla ipotesi in cui venga alienato il singolo bene ereditario (od una quota di esso), la cui efficacia era subornita unicamente all’attribuzione in sede di divisione del bene al coerede venditore (cd. vendita dell’esito divisionale).

Tuttavia Cassazione 11881/02 ha precisato che la prelazione in oggetto spetta anche nell’impotesi di vendita di un singolo bene ereditario, quando la fattispecie concreta evidenzi la volontà di considerare il singolo bene come espressivo dello quota o parte di essa. In tal senso anche Cass. 1852/06 per cui, in caso di alienazione di quota indivisa sull’unico cespite ereditario, spetta il diritto di prelazione e riscatto agli altri coeredi.

 

3.      Esercizio della prelazione e rinuncia alla stessa

 

Il coerede venditore dovrà comunicare, con qualsiasi mezzo idoneo,  agli altri coeredi la proposta di vendita o l’offerta ricevuta dal terzo, con indicazione a pena di nullità del prezzo della vendita.

A tal fine si ritiene idonea anche la forma verbale, anche se in quest’ultima ipotesi si hanno grandi problemi circa l’onere probatorio in caso di contestazione.

I coeredi potranno sempre rinunciare al loro diritto di prelazione, sia prima che dopo della denuntiatio.

 

4.      Il riscatto

 

L’esercizio del retratto successorio comporta la sostituzione del coerede nella posizione del terzo acquirente. Non è quindi possibile un retratto parziale.

La surrogazione legale del coerede avviene con efficacia ex tunc, ossia retroattivamente, e tutti gli eventuali atti di disposizione dell’acquirente perdono efficacia ipso iure, indipendentemente dalla priorità delle trascrizioni.

Per l’efficacia del retratto è sufficiente che la relativa dichiarazione di volontà pervenga al coerede venditore e al compratore. Pertanto l’obbligo del pagamento del prezzo da parte del coerede retrattante può avvenire anche in un secondo momento, purchè non si renda inadempiente (il mancato pagamento del prezzo ha infatti natura di condizione risolutiva del retratto). Il relativo obbligo di pagamento è debito di valuta, e pertanto soggetto al principio nominalistico (non soggetto quindi alla rivalutazione economica, salvo pattuizione espressa).

 

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