L’oggetto della Comunione legale

1.       Generalità

Il regime della Comunione legale è divenuto a seguito della riforma del 1975 il regime “standard” tra i coniugi, così che opera automaticamente in assenza di una diversa scelta.

La stessa legge 151/75 prevedeva inoltre che, a partire da due anni dalla entrata in vigore della legge stessa, chiunque non avesse fatto alcuna scelta circa il regime patrimoniale si sarebbe trovato in comunione legale (mentre fino al 1975 il regime di default era la separazione) a meno che non avesse fatto una dichiarazione in tal senso.

Il fondamento dell’istituto è stato ritrovato nell’uguaglianza giuridica e morale dei coniugi introdotta con la novella del 75, nonché in una tutela della famiglia e del lavoro casalingo della donna.

Quanto alla sua natura giuridica la comunione legale non è affatto un ente personalizzato (come sostenuto da autorevole ma isolata dottrina – De Paola) bensì una comunione atipica caratterizzata dalla obbligatorietà e dall’assenza e indisponibilità delle quote (e quindi dall’impossibilità di poter disporre delle quote stesse). Forma inoltre un patrimonio separato dei coniugi. 

2.       L’oggetto

L’art. 177 elenca i beni oggetto della comunione legale.

Gli acquisti compiuti insieme o separatamente dai coniugi durante il matrimonio: all’acquisto pertanto di un solo coniuge di un bene, anche l’altro coniuge anche se non è stato parte dell’atto né sia stato intestatario del bene, è automaticamente ed ex lege comproprietario del bene. La dottrina ha sottolineato come in questa ipotesi non si abbia un ritrasferimento da un coniuge all’altro bensì un coacquisto, in favore del coniuge che non partecipa. Tuttavia la circostanza che non possa qualificarsi parte dell’atto ha, secondo autorevole dottrina, la conseguenza che non possa esperire le azioni contrattuali.

E’ possibile che il suddetto bene venga acquistato con denaro personale del coniuge: anche in tale ipotesi, se non ricorrono gli stretti requisiti ex 179, il bene sarà comunque di entrambi i coniugi. Mentre parte della dottrina ha parlato in questa ipotesi di liberalità indiretta, altra dottrina ha evidenziato come nell’ambito della comunione legale non si possa propriamente parlare di liberalità in quanto tutti gli atti posti in essere dai coniugi sono inseriti in un sistema di attribuzioni (ex lege) potenzialmente reciproche.

 

2.1   Acquisti a titolo originario.

Particolari problemi si hanno quando l’acquisto del coniuge avviene a titolo originario. In tale ipotesi bisogna distinguere le varie ipotesi:

-          Nella ipotesi di invenzione (provento di caccia, pesca …) è più propriamente riconducibile all’art. 177 lett. c) – proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi – e pertanto cadrà in comunione de residuo;

-          Nella ipotesi di acquisti a non domino ex 1153 c.c. il bene ricadrà nella comunione legale;

-          Nella ipotesi di usucapione non rileva il periodo in cui si è esercitato il possesso ma solo il momento in cui il bene è stato effettivamente acquistato nel patrimonio del coniuge. Pertanto bisognerà fare riferimento solo alla situazione dei coniugi al momento del perfezionarsi della comunione. Nella ipotesi di usucapione abbreviata, qualora esista un titolo negoziale da cui si evince la natura personale del bene ex 179, il bene sarà escluso dalla comunione.

-          In materia di accessione si è avuto un contrasto di posizioni in seno alla stessa giurisprudenza, culminato con l’importante pronuncia di Cass. Su secondo cui il bene è da ritenersi personale.

Sull’argomento infatti esistono due differenti tesi:

a)      Tesi della caduta in comunione: dal momento che l’attività di costruzione con denaro comune dovrebbe essere equiparato all’acquisto con denaro comune, con la conseguenza della caduta del bene in comunione legale. Tuttavia per far salva la natura personale del terreno, si costituirebbe il diritto di superficie ex lege sul suolo;

b)      Tesi della personalità del bene (+):  che i basa sulla lettera del 177 che prevede solo “acquisti compiuti …” e quindi postula necessariamente una attività negoziale, tra cui non rientra l’accessione. Con l’accessione infatti non si crea un nuovo, autonomo e distinto bene ma si realizza solo un  incremento del bene preesistente, di cui quindi segue le sorti. Si sottolinea inoltre come l’altro coniuge abbia comunque una tutela seppure solo obbligatoria, dal momento che ha un diritto di credito pari alla metà del valore dei materiali e della mano d’opera impiegati nella costruzione.

 

2.2   Acquisti strumentali

Un altro settore che presenta molteplici incertezze sulla caduta o meno del bene in comunione legale riguarda gli acquisti strumentali (o formali) tra cui si sottolinea per la sua importanza quelli compiuti dal mandatario in esplicazione del suo mandato. Seconda autorevole dottrina, proprio in virtù della strumentalità dell’acquisto, il bene resterebbe escluso dalla comunione legale e potrebbe essere trasferito al mandante dal solo mandatario. Al contrario la giurisprudenza sostiene la tesi della caduta in comunione del bene dal momento che non ricorre nessuna causa di esclusione ai sensi dell’art.179 e pertanto il bene, cadendo nella comunione legale del mandatario, deve essere trasferito al mandante necessariamente da entrambi i coniugi.

 

2.3   Diritti reali limitati

Si ritiene che la servitù sia esclusa dalla comunione legale tra i coniugi per la sua caratteristica imprescindibile della sua accessorietà al terreno a cui accede.

Quanto all’usufrutto, uso e abitazione la tesi prevalente è quella della sua caduta in comunione, ma la durata del diritto è commisurata solo alla vita del coniuge acquirente. In questa ipotesi può aversi una eccezionale e singolare ultrattività del diritto in quanto nella ipotesi della morte del coniuge non acquirente, il diritto continua a sussistere e, per quanto di spettanza al coniuge deceduto, cadrà nella successione di quest’ultimo.

Discorso diverso deve farsi per l’uso e l’abitazione in quanto, ritenuti diritti personalissimi, si ritiene che non cadano in comunione, ma il  coniuge non acquirente potrebbe comunque goderne in quanto membro del nucleo familiare.

 

2.4   Crediti e Divisione

I crediti non sono suscettibili di cadere in comunione in virtù della loro natura personale e relativa.

Si ritiene inoltre che nemmeno i beni acquistati per divisione possano rientrare in comunione stante la natura dichiarativa della stessa. Discorso diverso deve invece farsi per i conguagli i  quali invece, avendo natura traslativa tra i vari coeredi, sarebbero suscettibili di rientrare in comunione ove non fossero costituiti da crediti ma da beni in natura.

 

2.5   Vendite obbligatorie

Nella ipotesi di vendita di cosa futura, altrui, con riservato dominio si avrà la caduta in comunione legale solo nel momento in cui si perfezionerà l’effetto traslativo, ossia con la venuta ad esistenza del bene, l’acquisto della cosa da parte del venditore ed il pagamento dell’ultima rata. Si ricorda tuttavia che parte, allo stato minoritaria, della dottrina valorizza l’elemento soggettivo in luogo di quello oggettivo con la conseguenza che bisognerà fare riferimento al momento della stipula dell’atto e non al verificarsi dell’effetto traslativo.

3.       La comunione legale e le partecipazioni societarie.

In tale ipotesi bisogna distinguere le partecipazioni che comportano responsabilità illimitata (società di persone), e quindi sono assimilabili all’esercizio di un’impresa economica, e quelle invece che comportano responsabilità limitata (società di capitali), e quindi sono assimilabili ad un qualunque investimento.

-          Nella prima ipotesi infatti (responsabilità illimitata) cadranno in comunione de residuo ex 178 (esercizio impresa personale) o ex 177 c) (provento attività separata);

-          Nella seconda ipotesi (responsabilità limitata) cadranno in comunione legale ex 177.

Si ritiene infatti che la partecipazione che comporti responsabilità illimitata non possa essere acquistata automaticamente dall’altro coniuge in quanto quest’ultimo deve, per le gravi conseguenze cui va incontro tra cui anche il fallimento, necessariamente manifestare espressamente il suo consenso. Si ricorda inoltre che la quota di società di persone è connotata dall’intuitus personae.

Allo scioglimento della comunione l’altro coniuge non acquisterà inoltre un diritto reale e quindi una cointitolarietà della quota, ma solo il relativo diritto di credito pari al valore di un mezzo della quota.

Nella ipotesi invece di società di capitali si avrà automatica caduta in comunione delle partecipazioni e quindi cointitolarietà delle stesse. Si ritiene tuttavia che la cointitolarietà delle azioni o delle quote abbia valenze esclusivamente interna tra i coniugi e non sia opponibile alla società, almeno che l’altro coniuge non richieda anch’esso l’intestazione delle partecipazioni con l’iscrizione nel libro soci (ed in assenza di clausole di gradimento) con conseguente nomina del rappresentate comune.

E’ possibile inoltre  che due coniugi, in comunione, decidano di costituire tra di loro una società. A tale proposito vi sono in dottrina due tesi:

-          Tesi negativa, per cui detto contratto sarebbe illecito in quanto volto a sottrarre l’impresa coniugale dalle norme dettate in tema di comunione legale ai sensi dell’art. 191. Tuttavia la normativa in tema di azienda coniugale è pacificamente ritenuta residuale e derogabile.

-          Tesi positiva, per cui non occorre estromettere i beni costituenti l’impresa dalla comunione in quanto il conferimento in società è esso stesso atto di straordinaria amministrazione dei beni della comunione per cui è necessario il consenso di entrambi i  coniugi. Tuttavia, una volta conferito il bene in società, il regime applicabile sarà quello dei beni sociali (a seconda del tipo di società) e non più quello della comunione.

 

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