Appunti in tema di Regime patrimoniale dei coniugi

 

1-      Le convenzioni matrimoniali

2-      Il fondo patrimoniale

3-      Comunione Legale (..)

4-  Comunione Convenzionale

5-  Regime di Separazione

6- Impresa Familiare

 

 

LE CONVENZIONI MATRIMONIALI

 

1- tipicità delle convenzioni matrimoniali

Il dubbio nasce dalla circostanza se sia possibile creare regimi di convenzioni patrimoniali non previsti dal Codice, oppure no. La dottrina è divisa sulle due tesi, pur essendo al momento predominante la tesi della tipicità delle convenzioni.

 

T1) teoria della tipicità che si basa sull'articolo 210 per cui solo la comunione legale può essere modificata

T2) teoria della atipicità che si basa sull'assenza di un divieto espresso, nei limiti dell'articolo 160 - diritti inderogabili e 210

 

2- la pubblicità delle convenzioni matrimoniali

 

Ai fini della opponibilità di una convenzione matrimoniale sono necessari due adempimenti:

 

a) annotazione a margine dell'atto di matrimonio (162) - ha efficacia dichiarativa e quindi ha l'effetto di rendere opponibile ai terzi in atto

b) trascrizione qualora siano presenti immobili (2647) - si discute se anche essa abbia efficacia dichiarativa oppure, come sembra preferibile, solo di pubblicità notizia.

Il d.p.r. 396 del 2000 ha risolto i problemi concernenti la possibilità di annotamento di eventi successivi quali la riconciliazione.

 

3) capacità del minore autorizzato a contrarre matrimonio di stipulare convenzioni matrimoniali

 

Il problema nasce dal dubbio se il minore, pur autorizzato a contrarre matrimonio, debba essere specificatamente autorizzato anche per la stipula di convenzioni:

 

T1) non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione ma è necessaria l'assistenza del curatore

T2) necessità comunque di un'espressa autorizzazione

si discute se il minore possa stipulare donazioni obnunziali: si ritiene preferibile di no perché manca del requisito della problematicità propria delle convenzioni

 

FONDO PATRIMONIALE

 

il fondo patrimoniale è disciplinato dall'articolo 167 per cui i coniuge o di un terzo possono costituire un fondo patrimoniale destinando beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.

 

natura giuridica: è un patrimonio separato di destinazione, in quanto gode di autonomia patrimoniale imperfetta e i frutti devono essere destinati al bisogno della famiglia. Si ritiene inoltre che sia una convenzione matrimoniale (non esclusiva) per cui sono applicabili tutte le relative norme.

 

Costituzione:

 

I conviventi non sono legittimati alla costituzione del fondo ne sono possibili destinatari della costituzione delle stesso da parte di terzi.

 

La natura giuridica dell’atto di costituzione del fondo varia a seconda delle modalità di costituzione:

 

a)      Costituzione ad opera di un solo coniuge:

            T1) atto unilaterale

            T2) atto bilaterale con natura di liberalità non donativa in quanto è una convenzione matrimoniale (accettazione dell'altro coniuge)

 

b)      Costituzione ad opera del terzo:

            atto trilaterale con natura di liberalità non donativa; è quindi necessaria l'accettazione dei coniugi, sui quali gravano gli obblighi di amministrazione

c)      Costituzione per testamento:

o   deve sempre essere a titolo di legato e non di eredità; può anche essere una istitutio ex re certa, in quanto deve sempre avere ad oggetto beni determinati

o   costituisce un peso ex 549

o   pur essendo un legato si ritiene che debba essere accettato dal coniuge non conferente.

 

Elementi accessori:

Si ritiene che non sia possibile l'apposizione di un termine finale in quanto le cause di cessazione sono tassative. Sono invece opponibili condizioni e gli oneri (tuttavia la destinazione dei frutti deve sempre essere a favore della famiglia).

 

Oggetto:

1)      immobili e diritti reali

2)      beni mobili registrati (si discute sulle quote di S.r.l.)

3)      titoli di credito

 

d)     possibilità di riservarsi la proprietà dei beni: si discute sulla natura del diritto di godimento spettante ai coniugi:

o   usufrutto legale

o   usufrutto ordinario

o   diritto reale sui generis

e)      non possono essere oggetto di un fondo:

o   l’enfiteusi (contratto tipico)

o   la servitù

o   complesso aziendale (sono invece idonei i singoli beni aziendali)

o   beni futuri in quanto il conferimento ha natura di liberalità non donativa.

 

Amministrazione:

Atti di disposizione: necessità del consenso congiunto dei coniugi e, qualora vi siano minori, autorizzazione del giudice (tribunale ordinario). Si discute se le somme ricavate debbano essere re- impiegate o meno.

Discusso è inoltre se possa essere derogato o meno il consenso congiunto e/o l'autorizzazione giudiziale nella ipotesi di alienazione in presenza di minori: al riguardo tutte le tesi sono state sostenute.

 

Scioglimento:

si discute se, oltre alle cause tassative sancite dall'articolo 171, sia ammissibile uno scioglimento volontario. In ogni caso se vi sono minori, il fondo dura fino alla maggiore età di questi.

Ai sensi dell’art. 171 c.c. il giudice può attribuire ai figli una quota di beni in proprietà o in godimento.

 

 

LA COMUNIONE LEGALE

 

Il regime legale di rapporti patrimoniali tra i coniuge in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni – L. 151/75.

Per le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, i beni sono assoggettate al regime della separazione – e quindi continuano ad essere beni personali –.

Solo a decorrere quindi dal 20 settembre 1975 i beni delle famiglie costituitesi anche anteriormente a tale data entrano in comunione legale a meno che entro il 15 gennaio 1978 sia stata resa dichiarazione contraria (art. 228 l. 151/75).

Parimenti, sempre con apposita dichiarazione è possibile assoggettare alla comunione legale anche i beni acquistati anteriormente al 20 settembre 1975.

 

In base al regime della comunione ai coniugi spettano uguali poteri di gestione eguali diritti sugli acquisti.

 

l'oggetto della comunione legale è disciplinato dall'articolo 177 c.c. e consiste precisamente negli :

            - acquisti compiuti dai due coniuge di insieme o separatamente durante il matrimonio (si discute se nel termine acquisti vi rientrino gli acquisti a titolo originario)

            -Le aziende gestite da entrambi i coniuge e costituite dopo il matrimonio.

l'acquisto della comunione legale è un effetto ex lege ed è pertanto automatico. Tuttavia, ai fini della trascrizione, qualora nell'atto intervenga solo coniuge, la trascrizione sarà effettuata solo a favore del coniuge acquirente, con l'indicazione che si trova in regime di comunione legale dei beni.

 

Fondamento:

Si ritiene che il fondamento della comunione legale sia da ritrovare nella:

 

-         tutela e compenso del lavoro casalingo;

-         uguaglianza giuridica e sostanziale dei coniugi;

-         solidarietà familiare.

 

 

Natura giuridica:

 

Quanto alla natura giuridica della comunione legale stessa si ritiene che:

-         non è un ente personificato

-         è una comunione atipica in quanto:

 

o   non è possibile disporre delle quote

o   vincolata (necessario consenso congiunto)

o   patrimonio separato anche se non destinato

Oggetto:

 

Comunione immediata:

1- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (non sia ha  un trasferimento da coniuge all'altro ma un acquisto ex legge; tuttavia si ritiene che il coniuge non acquirente non abbia la legittimazione ad esperire le azioni contrattuali).

A tal fine non rileva che il denaro utilizzato per l'acquisto sia personale di un coniuge.

 

acquisti al titolo originario:

a)      acquisti a non domino ex 1153 (non deve trattarsi di bene personale)- comunione legale.

b)      gli acquisti per usucapione - riserva il momento cui l’ usucapione si perfeziona e non il momento iniziale - comunione legale.

c)      Accessione:    T1): caduta in comunione con costituzione ex lege di un diritto di superficie a favore di entrambi i coniugi sulla costruzione

T2 (+): bene costruito su suolo personale, anche con la partecipazione materiale o finanziaria dell'altro coniuge, è comunque bene personale del coniuge proprietario del terreno (Cass. SU).

l'articolo 177 parla di “ acquisti compiuti” e postula quindi un'attività negoziale e non un fatto, qual è la accessione. con l’accessione non si crea un bene autonomo, distinto, suscettibile di cadere in comunione legale, ma si realizza solo un incremento di un bene preesistente. al coniuge che ha contribuito alla costruzione del fabbricato spetterà solo un diritto di credito relativo alla metà del valore dei beni impiegati.

d)     acquisti strumentali (mandatario in esecuzione del mandato):

o   dottrina: non cadono nella comunione del mandatario sicché da solo potrà trasferirli al mandante;

o   giurisprudenza: cadono in comunione in quanto non ricade in nessuna delle ipotesi del 179;

e)      acquisti per invenzione o occupazione (caccia e pesca) si ritiene che rientrino nella comunione de residuo perché i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi.

f)       acquisti per unione commistione e specificazione: principio generale per cui ogni volta che l'acquisto è frutto dell'attività o collaborazione di entrambi, rientra nella comunione legale.

 

 

Beni che rientrano nella comunione:

- usufrutto, uso e abitazione rientrano nella comunione legale (premorienza del coniuge non acquirente l'usufrutto cade in successione invece di ricongiungersi alla proprietà).

(per l'uso e abitazione c'è anche la tesi della non caduta in comunione perché diritti personalissimi)

-beni futuri, di cosa altrui, con riserva di proprietà:

regola generale per cui per la caduta in comunione rileva il momento si verifica l'effetto traslativo

 

Beni che non rientrano nella comunione:

- il diritto di servitù per la sua inerenza al fondo.

- i beni oggetto di divisione non rientrano nella comunione legale stante la natura dichiarativa.

-i crediti, stante la loro natura relativa e personale;

 

 

Partecipazioni societarie:

1-     tutte le partecipazione cadono in comunione de residuo perché assimilabili ad atti di esercizio dell'impresa (178) o a proventi dell'attività separata (177c)

2-      +: le partecipazioni che comportano responsabilità illimitata cadono in comunione de residuo, mentre quelle che hanno responsabilità limitata cadono in comunione legale.

La contitolarità dell'azione o quota ha rilevanza esclusivamente interna, fino a quando anche il coniuge non acquirente venga scritto nel registro dei soci. in tal caso si ritiene che debba essere nominato un rappresentante comune.

si ritiene che i coniugi possono costituire tra di loro una società per svolgere attività imprenditoriale: si applicheranno le regole della comunione legale fino al conferimento del bene in società, poi la disciplina societaria.

 

Comunione de residuo

 

Oggetto della comunione de residuo sono:

-i frutti dei beni propri ex art. 177 b (tale previsione limita fortemente la comune del legale in quanto la ricchezza è oggi costituita prevalentemente dal reddito del proprio lavoro)

- i proventi delle attività separata 177c

- i beni aziendali dell'impresa di un coniuge costituita dopo il matrimonio ex art. 178;

- utili e incrementi delle aziende individuale ma gestita da entrambi i coniugi : comunione immediata ex 177 c.2

- gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente gestita da solo coniuge ex art. 178.

 

 

 

Il Reddito:

a)      ciascun coniuge può disporre liberamente in quanto bene personale

b)      sono l'investimento cade in comunione legale

c)      il risparmio è oggetto della comunione de residuo

 

Bisogna distinguere quando i proventi entrano nella comunione come tali (comunione de residuo) oppure costituiscono una datio in solutum e quindi rientrano nella comunione legale immediata.

 

Nell'ipotesi di beni, proventi, incrementi o utili aziendali, non cadono in comunione de residuo in bene quanto tali ma solo il loro valore (diritto di credito e non diritto reale). allo scioglimento della comunione sorge quindi un diritto di credito corrispondente al valore della metà dei beni e non un'automatica contitolarità degli stessi.

 

All'articolo 178 non è possibile applicare la dichiarazione di esclusione di cui all'articolo 179, per cui il bene sarà personale ex lege solo fino allo scioglimento della comunione (e non dell'impresa).

 

Affinché un bene possa dirsi aziendale, deve avere un'obiettiva destinazione aziendale, e a tal fine non è necessaria nessuna dichiarazione (anche se può essere opportuna).

 

Beni aziendali: sono comunque un investimento e pertanto una volta cessata la destinazione, rientrano nella comunione legale.

beni personali professionali: sono meramente strumentali alla professione

 

Beni personali

 

Si ritiene che l’art. 179 contenga un elenco tassativo dei beni personali. Tutti i beni non presenti nell’art. 179 e 178 rientrano, per il favor comunionis nella comunione legale.

 

Sono beni personali :

a)      i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio;

b)      i beni acquistati – successivamente al matrimonio – per donazione o successione (quando non siano espressamente attribuiti alla comunione) (si discute se vi rientrino le donazioni indirette)

c)      i beni di uso strettamente personale (dich. altro coniuge)

d)     i beni professionali (tranne quelli dell’azienda comune) (dich. altro coniuge)

e)      i beni ottenuti x risarcimento - pensione x perdita capacità lavorativa

f)       i beni acquistati con il prezzo del trasferimento o scambio dei beni personali sopra elencati – necessità della dichiarazione sia del coniuge acquirente, sia dell’altro coniuge.

 

Problema della possibilità di acquisti personali ex f) con denaro personale.

Cass.: il denaro, in quanto tale, non può di regola definirsi personale perché bene fungibile che si confonde con il patrimonio del coniuge. Tuttavia è possibile definire “denaro personale” quello ricavabile da una vendita di un bene personale ex 179:

            a) immediatamente riutilizzato per l’acquisto

            b) depositato in c.c. separato e utilizzato poi x l’acquisto

 

Infatti il 179 non menziona il denaro tra i beni personali e mentre una prima interpretazione aveva esteso anche al bene acquistato con il denaro ricavato dalla vendita di bene personale la qualifica  di bene personale, oggi la giurisprudenza si è attestata su posizioni più restrittive,richiedendo  l’indicazione specifica e analitica del bene personale venduto.

 

Relativamente agli acquisti a titolo di donazioni, si ritiene che vi rientrino anche le donazioni indirette: tuttavia qualora la donazione sia di denaro,si ritiene che  non rientri più nella b) ma nella f) con necessità della doppia dichiarazione dei coniugi.

 

Natura del consenso del coniuge non acquirente (per immobili – mobili registrati):

-         T1) Teoria del consenso negoziale

-         T2) teoria della dichiarazione di scienza: il coniuge non acquirente non è parte dell'atto bensì è solo chiamato ad esprimere una dichiarazione di scienza; pertanto sarebbe possibile anche questa dichiarazione sia contenuta in un documento separato. in caso di ingiustificato rifiuto, è possibile procedere ad un giudizio di accertamento

cassazione del 1993 ha ritenuto superflua tale dichiarazione dell'ipotesi di  permuta dei beni personali.

 

Rifiuto al Coacquisto

Con l’espressione “rifiuto al Coacquisto” si intende il fenomeno per il quale si vorrebbe escludere il bene acquistato dalla comunione legale in conseguenza della dichiarazione di un coniuge in tal senso. A tale proposito:

 

- Cassazione del 1989: ammetteva tale possibilità;

- Cassazione del 2002: rifiuta la tesi della ammissibilità del rifiuto al coacquisto per cui:

 

“La partecipazione alla stipula e l'eventuale dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente non hanno efficacia negoziale o dispositiva, mediante rinuncia, bensì carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione resa dall'altro coniuge circa il carattere personale del bene. Se tale carattere personale manca, l'incidenza del bene nella comunione legale non è evitata per effetto della rinunzia da parte di uno dei coniuge.

 

Le ipotesi dettate dalla 179 sono considerate tassative e pertanto il coniuge non può procedere ad una dichiarazione di rifiuto del Coacquisto fuori dalle ipotesi di legge. In caso contrario la natura personale o la caduta in comunione del bene sarebbe a discrezione del coniuge, e non un effetto di legge.

Ai coniugi sarebbe solo concessa la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali, che devono necessariamente avere i requisiti formali previsti dall'articolo 162 e il requisito della programmaticità;  pertanto sarebbe altresì esclusa la possibilità di una convenzione che escluda un singolo bene –interpretazione ricavabile dall’articolo 210 c.3.

Art. 210 - le norme della comunione legale non sono derogabili relativamente all'uguaglianza delle quote di comproprietà su beni che formano oggetto della comunione.

 

Amministrazione dei beni oggetto della comunione

 

Articolo 180:

I beni della Comunione legale vengono amministrati dai coniugi nelle seguenti modalità:

atti di ordinaria amministrazione – disgiuntamente

atti di straordinaria amministrazione – congiuntamente (compreso preliminare): si discute se all'altro coniuge spetti un diritto di opposizione o di veto (analogamente a quanto previsto nelle società semplici).

Le limitazioni alla facoltà di disposizione sono poste non nell'interesse della famiglia ma nell'interesse soggettivo del singolo coniuge.

a differenza della comunione ordinaria, nella comunione legale la quota spettante al coniuge non è disponibile ne è ipotizzabile che un terzo entri nella comunione. l'indisponibilità vale anche nei confronti dell'altro coniuge.

 

Il rifiuto del consenso di uno dei coniuge alla stipula di un atto necessario legittima ricorsa al tribunale ordinario (articolo 38 attuazione) -a tal fine è richiesto il requisito della “necessarietà” dell'atto (non basta l'utilità).

La lontananza o altro impedimento legittima l'emissione di un provvedimento del giudice con cui l'amministrazione viene affidata ad un solo coniuge.

ove un coniuge fosse minore e l'altro coniuge fosse il curatore, circa l'amministrazione dei beni in comunione vi sono varie tesi:

1-necessità di nominare un curatore speciale qualora curatore del minore sia l'altro coniuge, in quanto sussiste sempre conflitto di interessi tra i due. tuttavia in questa ipotesi vi sarebbe un terzo come Amministratore del bene della comunione.

2- non vi è mai conflitto di interessi in quanto gli interessi sono convergenti. (+)

3- necessità di richiedere il provvedimento ex 182

 

182-amministrazione affidata a un solo coniuge.

 

problema della procura conferita dal coniuge in comunione legale:

1-     ogni procura è vietata perché deroga alle norme sull'amministrazione della comunione legale

2-      Preferibile: ammissibilità della sola procura speciale, che può essere conferita sia all'altro coniuge sia ad un terzo

3-      ammissibilità di ogni forma di procura

il problema dibattuto riguarda la ammissibilità della conferimento di una procura generale. secondo parte della dottrina tale procura sarebbe inammissibile in quanto comporta una rinuncia ai poteri doveri di amministrazione della comunione legale (210). altra dottrina ha rilevato come il conferimento di una procura anche generale non comporta rinuncia ai diritti dell'amministrazione in quanto il rappresentato ha sempre il potere di poter agire in proprio.

 

l'articolo 182 ammette una procura generale solo per il compimento degli atti di gestione dell'azienda comune.

 

Atti compiuti senza necessario consenso: atto è annullabile entro un anno dalla trascrizione /effettiva conoscenza dell'atto (184). parte della dottrina ha rilevato come sarebbe stato più congrua la sanzione della inefficacia.

è tuttavia possibile la convalida ai sensi dell'articolo 1444 che deve rivestire la stessa forma dell'atto viziato.

qualora l'atto non sia annullato nel termine di prescrizione, la violazione della norma in tema di comunione legale dà luogo solo a responsabilità interna tra i coniugi.

 

Articolo 189: i creditori di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato:

-         necessità di aggredire un intero bene, per un valore non eccedente alla quota del coniuge obbligato; la restante quota rimane in comunione.

 

Scioglimento della comunione

Le caso di scioglimento della comunione legale sono tassative ed indicati nell'articolo 191.

-         dichiarazione di assenza o morte presunta

-         annullamento, scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio

-         separazione personale

-         separazione dei beni

-         mutamento convenzionale del regime patrimoniale (volontario)

-         fallimento

-         morte

(nel caso di azienda gestite da entrambi i coniugi (177d) lo scioglimento può essere deciso per accordo dei coniugi ex 162)

 

In caso di scioglimento della comunione, i beni sono assoggettati alla comunione ordinaria; pertanto ciascuno potrà disporre delle proprie quote indivise.

 

Riconciliazione:

1-     (+) permane in regime di separazione dei beni; pertanto qualora i coniugi volessero di nuovo a entrare in comunione legale dovranno stipulare apposita convenzione matrimoniale;

2-      si ripristina la comunione legale con effetti retroattivi;

3-      (Giu.) si ripristina la comunione legale ex nunc.

prima del d.p.r. 396 del 2000 non esisteva un sistema di pubblicità della riconciliazione: oggi invece è espressamente prevista l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, così da rendere edotti i terzi della ricostituzione della comunione.

 

La divisione dei beni oggetto della comunione legale deve essere preceduta dai rimborsi e dalle restituzioni ex articolo 192, e sono da effettuarsi al momento dello scioglimento della comunione. si ritiene tuttavia che i prelievi abusivi debbano essere restituiti subito.

 

La divisione dei beni avviene sensi dell'articolo 194, secondo il quale il giudice (tribunale per i minorenni) in relazione alla necessità dei figli, ho costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto sulla parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

 

Comunione convenzionale

 

Possibilità di comprendere nella comunione legale anche beni che saranno oggetto di future successioni e donazione:

-         tesi negativa, che si basa sul divieto dei patti successori e sulla invalidità delle donazioni future (771).

-         (+) Tesi positiva: è possibile comprendere come beni oggetto della comunione legale i beni di cui all'articolo 179 lettera B. (donazioni successioni) ma non in beni di cui all'articolo 179 lettere c, d, e (beni professionali, personali, risarcimento). tale convenzione natura sono programmati ci risponde in concreto di future eredità o donazioni.

 

Possibilità di restringere l'oggetto della comunione legale: si discute se sia possibile escludere dalla comunione legale un solo bene oppure, come sembra preferibile, ogni convenzione debba avere il requisito della pro grammaticità.

 

Separazione dei beni

 

Tra i coniugi si instaura una comunione ordinaria per quanto riguarda gli acquisti in comune.

L’ articolo 217 disciplina la procura generale all'amministrazione: si tratta in realtà di un mandato senza rappresentanza, dove è escluso l'obbligo del rendiconto. si ritiene tuttavia che tale procura non possa essere irrevocabile.

l'articolo 219 prevede una presunzione semplice di appartenenza comune dei beni di cui nessun coniuge provi di essere proprietario. si ritiene che tale disposizione possa avere ad oggetto solo beni mobili.

 

Impresa familiare - articolo 230 bis

l'istituto ha rilevanza solo residuale: “ salvo che sia configurabile un diverso rapporto”.

Definizione: il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro della famiglia o nell'impresa familiare, ha diritto:

-         al mantenimento

-         partecipa degli utili dell'impresa

-         ai beni acquistati con essi

-         nonché agli incrementi dell'azienda

-         in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Le decisioni concernenti gli utili e gli incrementi nonché la gestione straordinaria e l'indirizzo dell'impresa sono adottate a maggioranza (ha solo efficacia interna e non esterna).

 

Si intende familiare:

-         coniuge

-         parenti entro il terzo grado

-         affini entro il secondo

il diritto di partecipazione è intrasferibile, anche mortis causa,  salvo che avvenga a favore di un altro familiare e con il consenso degli altri.

Pertanto, l'alienazione fatta a un terzo è nulla, mentre quella fatta ad una familiare è inefficace se manca del consenso degli altri.

i terzi potranno al massimo costituire una società con l'imprenditore.

cessazione della collaborazione lavorativa: liquidazione in denaro o in natura e diritti spettanti.

 

In casa di divisione ereditaria o godimento dell'azienda i partecipanti hanno diritto alla prelazione sull'azienda; si applica altresì il 732.

in caso di comunione ereditaria dell'azienda, dove vi partecipino sia familiari sia terzi, i primi sono preferiti -natura di assegnazione preferenziale mortis causa.

(Le comunioni tacite familiari x l'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi)

 

-         Unico soggetto ad avere l'imprenditore è il titolare dell'impresa (differenza con azienda coniugale dove sia una comunione di impresa); quindi il potere di gestione spetta solo il titolare.

-         l'impresa familiare può essere costituita anche per fatti concludenti

-         il diritto dei partecipanti utili è un diritto di credito sul valore e non si traduce mai in un diritto reale alla titolarità dei beni stessi;

 

Ammissione di nuovi familiari: occorre consenso di tutti partecipanti e non solo del titolare (esiste tuttavia anche la tesi contraria)

 

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