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I Testimoni e le Donazioni e gli Atti gratuiti: Riflessi sulla necessità dei Testimoni in atto.

 

 

La legge prescrive, a pena di nullità, la stipulazione per atto pubblico con la presenza dei testimoni per gli atti di donazione. Tale norma si applica tuttavia solo alle donazioni dirette, con esclusione delle donazioni indirette, delle altre liberalità nonché degli atti gratuiti.

E’ quindi di grande importanza stabilire a quali atti traslativi  tale normativa si riferisca: infatti la presenza dei testimoni è richiesta dalla legge solo in singoli casi specifici, che debbono ritenersi eccezione ad una regola generale di “non obbligatorietà” dei testimoni in atto, e quindi non interpretabili né analogicamente né estensivamente oltre i casi espressamente previsti.

 

Fattispecie in cui sono necessari od opportuni i testimoni:

 

1) La donazione è definito dall’art. 769 c.c. come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto od assumendo verso la stessa una obbligazione.

L’assenza quindi di un corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (per i quali non sono di per sé necessari i testimoni) non basta ad invece ad individuare i caratteri della donazione, i cui requisiti essenziali sono , oltre l’incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (cd. spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento oggettivo dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto / ha assunto l’obbligazione. Solo se si ha la ricorrenza di tutti i suddetti requisiti si sarà in presenza di una donazione.

Differentemente inoltre dagli atti di donazione, la cui sussistenza è legata alla presenza dello “spirito di liberalità”, gli altri negozi devono qualificarsi a titolo gratuito od oneroso avuto riguardo alla causa e non ai motivi per i quali sono stati stipulati. Ne consegue che deve riconoscersi il negozio della gratuità ai negozi caratterizzati dall’assenza di corrispettivo ma dal vantaggio patrimoniale diretto od indiretto conseguito anche dalla parte cedente (es. contratti di sponsorizzazione) e quindi dalla mancanza sia dello spirito di liberalità sia dal depauperamento del proprio patrimonio.

2) donazioni modali (si ritiene infatti che il modus non è parte integrante della manifestazione di volontà di donare ma integra solo un elemento accessorio della stessa. Per altra parte della dottrina il modus integra una vera e propria disposizione autonoma);

3) donazione obnunziale (unica ipotesi di donazione unilaterale che si perfezione per fatti concludenti);

4) rinuncia traslativa a titolo gratuito (in questa ipotesi sono sicuramente necessari quando il beneficiario della rinuncia interviene in atto per accettare (es. rinuncia all’usufrutto nel caso in cui sia stato costituito in atto anche il nudo proprietario); qualora invece non intervenga, occorre stabilire se il comparente vuole porre in essere una donazione liberatoria (ove sono necessari) o una semplice rinuncia unilaterale, eventualmente parte di una donazione indiretta);

5) rinuncia gratuita dei diritti successori a favore di alcuni dei chiamati (art. 478 c.c.);

6) trasmissione dei diritti ereditari a titolo gratuito a favore di tutti gli altri chiamati (art. 477 c.c.);

7) procura a donare (l’art. 1392 c.c. richiede per la procura le stesse forme prescritte per il contratto). Se la procura è formata all’estero, la necessità della presenza dei testimoni nella procura può essere superata quando non è richiesta dalla legge straniera ove la procura è stata ricevuta, ai sensi dell’art. 60 l. 218/95, per cui è sufficiente che l’atto corrisponda ai requisiti stabiliti indifferentemente o dall’ordinamento in cui l’atto è ricevuto o dall’ordinamento che ne regola la sostanza (ossia nella fattispecie la rappresentanza).

8) negozio simulato che dissimula una donazione (ossia l’atto con cui si dichiara che con una convenzione già stipulata (generalmente una compravendita) le parti in realtà hanno stipulato una donazione e non l’atto che formalmente appare).

9) donazioni remuneratorie: si discute se in tale ipotesi siano o meno necessari i testimoni. A tale proposito la  giurisprudenza prevalente si esprime in senso affermativo in quanto, essendo una attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, occorre che l’atto rispetti i requisiti formali della donazione (*).

10) accettazione non contestuale della proposta di donazione (e ev. procura): Si ritiene infatti che i testimoni siano necessari sia per l’accettazione della donazione con atto separato (così come previsto per l’accettazione contestuale) sia per la relativa procura per intervenire in nome e per conto del beneficiario – accettante.

11) conferma di donazione nulla ex 799 (la conferma invece di una donazione per nullità derivante ex art. 40 l. 47/85 può essere ricevuta anche per atto pubblico, senza la presenza dei testimoni ma con rinuncia espressa delle parti a questi ultimi)

12) contratto misto (in cui la necessità o meno della presenza dei testimoni dipende dalla prevalenza in concreto dell’animus donandi sull’attribuzione corrispettiva). Così infatti Cass. 1545/81 (*) per cui nell’ipotesi di atto di liberalità che, oltre ad essere determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall’intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge, e sia diretto altresì al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non si realizzano due negozi distinti – da intensificarsi rispettivamente in una datio in solutum proporzionale al valore normale dei servizi resi ed in una donazione avente ad oggetto l’eccedenza – ma in un unico negozio, caratterizzato da un concorso di motivi, di natura in parte gratuita ed in parte onerosa, la regolamentazione della quale obbedisce al criterio della prevalenza.

13) convenzioni matrimoniali (costituzione – modifica del fondo patrimoniale, scelta del regime di separazione, comunione convenzionale, convenzioni ex art. 288 l. 151/75) (per la modifica di convenzioni matrimoniali stipulate prima del 1981 occorre altresì una autorizzazione giudiziale).

13) verbale di registrazione del testamento pubblico (art. 61 Ln e art. 75 Rn)

14) testamento pubblico (art. 603 c.c.): sono necessari 4 testimoni quando il testatore è muto, sordo o sordomuto ed incapace di leggere

15) inventario di tutela (art.363 c.c.)

16) verbale di deposito di testamento segreto (art.605 c.c.)

17) verbale di ritiro di testamento olografo o segreto (art.608 c.c.)

18) pubblicazione di testamento olografo (art.620 c.c.)

19) testamenti speciali (art.609 c.c.)

20) apertura del testamento segreto (art.621 c.c.)

21) revoca del testamento e revoca della revoca (art. 680-1 c.c.)

22) verbale constatazione illegittimo rifiuto o ritardo del Conservatore eseguire formalità (art. 2674 c.c)

23) accollo interno: in quanto è stato più volte qualificato dalla giurisprudenza come una donazione diretta ( Cass. 7507/06 per cui l’accollo interno configura una donazione diretta (e non indiretta) quando l’accollante, allo scopo di arricchire il beneficiario con un proprio impoverimento si sia impegnato nei confronti del beneficiario a pagare le rate di un mutuo bancario dallo stesso contratto, atteso che la liberalità non è un effetto ma la causa dell’accollo.

Nel nostro ordinamento accanto all’accollo privativo e cumulativo, è configurabile un accollo cd. interno, in virtù del quale mentre al creditore non viene conferito alcun diritto, sorge a carico dell’accollante un obbligo a procurare al debitore accollato la liberazione od un obbligo di pagare  il debito come terzo, per cui è ravvisabile una tipica donazione oggligatoria.

 

- Quando è presente anche solo una parte che non sa o non può leggere o scrivere: per qualsiasi causa, anche solo temporanea (art. 48 LN)

- Ogni qualvolta una parte od il Notaio li richiedono (art. 48 LN - a loro scelta insindacabile)

- Scritture private autenticate quanto una parte o il Notaio lo richiedano oppure quando una parte non sappia leggere o scrivere (l. 226/43)

- Atti con parti che non conoscono la lingua italiana (Art. 55 LN – Se sanno o possono sottoscrivere (oltre all’interprete) uno dei testimoni deve conoscere la lingua straniera; se non sanno o non possono sottoscrivere entrambi i testimoni dovranno conoscere la lingua straniera).

- Atti con muti/sordomuto (art. 57 Ln) - sordi (art. 56 Ln)– non vedenti (l. 18/75). La legge notarile prescrive la presenza dei testimoni solo in alcune specifiche ipotesi nelle quali sono presenti detti soggetti tuttavia è invalsa nella prassi la consuetudine di inserire sempre i testimoni quando siano presenti detti soggetti. Nella ipotesi di muto o sordomuto che non sappia leggere o scrivere, uno dei testimoni dovrà altresì conoscere il linguaggio a segni e gesti)

 

Fattispecie in cui non sono necessari i testimoni:

 

Oggi la regola generale è l’assenza dei testimoni nell’atto notarile. Dopo la legge di semplificazione (246/05) in tutti i casi in cui la legge non preveda la presenza dei testimoni, non è più obbligatoria la partecipazione degli stessi in atto.

Conseguentemente non è altresì più necessaria la rinuncia delle parti ai testimoni (in quanto appunto generalmente non più necessari). Si esamineranno brevemente alcune fattispecie che, per la loro natura giuridica, potrebbero lasciare dubbi circa la necessità della presenza dei testimoni.

Pertanto la presenza dei testimoni non è necessaria nelle:

- donazioni indirette: per la validità infatti di siffatti negozi non è necessaria la forma pubblica con la presenza dei testimoni, così come richiesta per la donazione diretta, essendo sufficiente la forma del cd. negozio mezzo, ossia dello schema negoziale adottato (es. compravendita). L’art. 809 c.c. infatti nel richiamare l’applicabilità delle norme della donazione agli altri atti di liberalità, non richiama l’art. 782 c.c. che prescrive la necessità dell’atto pubblico.

- negotium mixtum cum donationem, realizzato attraverso uno schema negoziale che non richiede la presenza dei testimoni. Tale negozio costituisce una donazione indiretta, in quanto attraverso l’utulizzazione della compravendita (o altro negozio) si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il peso pattuito e quello effettivo.

- revoca della proposta di donazione (non ancora accettata): è ritenuta ammissibile anche per fatti concludenti

- atti di rettifica della donazione: la rettifica non modifica l’oggetto della donazione, e non è pertanto una ulteriore donazione, diversamente dagli atti modificativi o integrativi per i quali è invece necessaria la presenza dei testimoni.

- donazioni di modico valore: hanno sempre ad oggetto beni mobili (783) e mai immobili.

- liberalità d’uso: non integrano vere e proprie donazioni ex 770 comma 2; tuttavia è sempre preferibile stipularle con atto pubblico e testimoni poiché si richiede non solo che  l’attribuzione patrimoniale gratuita sia effettuata per speciale apprezzamento dei servizi resi ma anche una certa equivalenza tra il valore delle cose donate e quello dei servizi ricevuti.

- negozi gratuiti non donativi: come sopra accennato, l’assenza di corrispettivo non è sufficiente a caratterizzare le donazioni ma è necessario anche un requisito soggettivo (animus donandi) e un ulteriore requisito oggettivo (depauperamento del donante).

- negozi che, pur privi di corrispettivo, danno luogo ad un sinallagma: integrano in concreto negozi onerosi come ad es. la cessione al Comune di suolo (cd. atto d’obbligo) effettuata in corrispettivo da parte del Comune dell’assunzione degli oneri di urbanizzazione o al rilascio del permesso di costruire.

- rinuncia meramente abdicativa: la parte rinunciante intende unicamente spogliarsi del diritto e l’acquisto di questo in capo ad un terzo costituisce effetto secondario del negozio. Difatti la rinuncia è un atto unilaterale e non è necessario costituire il beneficiario in atto.

- contratto a favore del terzo: art. 1411 e ss. per il quale non è richiesto nessun particolare requisito di forma; infatti la donazione è una liberalità diretta al donatario mentre ove la liberalità sia diretta a terzi, il negozio si qualifica come contratto gratuito a favore del terzo, e come tale esente dall’onere di forma della donazione.

- Trasferimenti in adempimento di accordi di separazione: si tratta in realtà di contratti atipici e gratuiti – o , secondo altri, solutionis causa, che generalmente si perfezionano ex 1333 c.c. per effetto del mancato rifiuto.

- acquisto di immobile con intestazione a favore di altro soggetto: la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla fattispecie in esame qualificandola come donazione indiretta dell’immobile e quindi priva dei formalismi necessari per la donazione. Tuttavia nella diversa ipotesi di donazione diretta di denaro (e quindi nel successivo atto di compravendita con costituzione dello stesso beneficiario) saranno invece necessari i testimoni.

 

(Riassunti  tratti da: La Forma degli Atti Notarili di L. Genghini)