MODIFICHE DI  SOCIETA' DI PERSONE 
 
1- Documenti personali e Codici fiscali di tutti i soci
2- Documenti della Società: Visura della Società,  Codice fiscale e partita I.V.A., Statuto aggiornato
 
Indicare modifiche che si intendono apportare
 
 
1) MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE
Indicare la nuova ragione sociale, che deve contenere necessariamente il nome e cognome
    -  di almeno un socio, per le società in nome collettivo o semplice
     - di almeno un socio accomandatario, per le società in accomandita semplice
La modifica può consistere anche nel cambiamento del nome del socio, cambiamento che deve essere fatto se il socio esce dalla società o diventa accomandante.
Se la società è titolare di autoveicoli, indicarne la descrizione affinché sia inserita nell'atto, ai fini delle formalità successive.
Se la società è titolare di immobili, occorre che i relativi estremi siano indicati nell'atto, affinché ne sia effettuata la trascrizione e la voltura.

2) MODIFICA ALLA FORMA GIURIDICA (TRASFORMAZIONE)
Se una società in nome collettivo è trasformata in società in accomandita semplice, indicare quali sono i soci accomandanti e quali gli accomandatari, nonché le nuove norme sull'amministrazione.
Se una società in accomandita semplice si trasforma in società in nome collettivo, indicare quali soci assumono l'amministrazione.
Se una società di persone si trasforma in una società di capitali (quindi s.r.l. o s.p.a.), occorre fornire tutti i dati della nuova società, tenendo presente le indicazioni contenute per la costituzione di una società di capitali; occorre la perizia giurata. Si tenga presente che, se può rimanere invariato l'oggetto, la sede e la durata, tutti gli altri patti devono essere modificati, per cui occorre concordare lo statuto della nuova società.
Se la società è titolare di immobili o autoveicoli, occorre indicarli in atto, per consentire il cambio di intestazione.

3) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE
Indicare con precisione la nuova sede della società, riportando gli elementi appresso richiesti:
Comune, Prov., Cap., Frazione o località, via o piazza, Nr., presso .
Indicare se la sede degli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa è ubicata:
   -    allo stesso indirizzo della sede sociale
    -   ad un altro indirizzo (riportare tale indirizzo con le stesse modalità della sede legale)
Indicare se l'attività, già denunziata presso la precedente sede sociale:
     -  è cessata completamente
     - continua al vecchio indirizzo della sede sociale
Anche in caso di trasferimento di sede legale, se la società è titolare di autoveicoli, occorre menzionarli in atto, per la pubblicità successiva.
Se la società è titolare di immobili e trasferisce la sede in altro Comune, devono essere indicati in atto gli estremi degli immobili, ai fini della trascrizione e voltura. La formalità non è richiesta se la società trasferisce la sede nello stesso Comune.

4) MODIFICA DELLA DURATA
Indicare la nuova data di scadenza della società, che può essere successiva a quella originaria (proroga della società) o precedente (anticipo della scadenza).
E' anche possibile:
    -   convenire la proroga tacita, se questa non era prevista (indicare la scadenza della proroga: di quinquennio in quinquennio, di anno in anno ...)
    -   modificarne la durata originariamente pattuita (convenire che la proroga sia annuale anziché quinquennale e viceversa)
    -   escludere la proroga tacita già pattuita

5) MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE
E' possibile modificare l'oggetto sociale. Le modifiche possono consistere:
     -  in una variazione dell'oggetto sociale, cioè nella modifica di alcune delle attività svolte
     -  nell'ampliamento dell'oggetto sociale, cioè nell'aggiunta di nuove attività
     -  nella riduzione dell'oggetto sociale, cioè nella soppressione di alcune attività
     -  nella totale sostituzione dell'oggetto sociale con un oggetto completamente nuovo
Indicare le modifiche o il nuovo testo dell'oggetto sociale, precisando che le attività finanziarie non potranno mai costituire attività prevalente della società né potranno mai essere esercitate nei confronti del pubblico, salvo che la società abbia proprio tale oggetto, ma in tal caso occorre osservare tutte gli adempimenti previsti per tali società.


6) MORTE, RECESSO, ESCLUSIONE DEL SOCIO
Anche questi fatti determinano una modifica della società.
In caso di morte è possibile:
      - liquidare la quota del defunto agli eredi, che non partecipano alla società
      - ammettere in società gli eredi, o alcuni di essi, in sostituzione del defunto
Produrre la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE, nella quale sia stata dichiarata la quota del defunto e i DATI RELATIVI AGLI EREDI. Se viene liquidata la quota agli eredi, indicare l'ammontare della somma liquidata e le modalità di pagamento, nonché produrre per ciascun erede gli stessi dati indicati per i soci. 
In caso di recesso (cioè, di uscita del socio, di propria iniziativa)  o di esclusione (cioè, di "espulsione" del socio) occorre un apposito atto in cui si formalizza l'uscita del socio. Indicare l'ammontare della somma liquidata al socio  uscente e le modalità di pagamento

7) MODIFICA DI ACCOMANDANTI E ACCOMANDATARI
Nelle società in accomandita semplice, è possibile che gli accomandanti diventino accomandatari e viceversa. Indicare le modifiche, tenendo presente che l'amministrazione spetta agli accomandatari

8) VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONFERIMENTI
E' possibile variare l'ammontare dei conferimenti, mediante aumento o riduzione del capitale.
Se l'aumento è effettuato mediante nuovi conferimenti dei soci, indicare l'ammontare dei conferimenti di ciascun socio, tenendo presente che i conferimenti non devono essere proporzionali al valore delle quote, ma possono essere effettuati anche in misura diversa e possono essere effettuati solamente da alcuni soci.
Se l'aumento è effettuato con conferimento da parte di terzi, questi, in tal modo, entrano in società.
Per ciascun socio, indicare, inoltre, se i conferimenti
 -   sono liberati in denaro
 -  sono liberati in natura
In tal caso, se si tratta di conferimento di immobili, produrre gli stessi documenti richiesti per la vendita di un immobile; se si tratta di conferimento di azienda, produrre i documenti richiesti per la cessione di azienda

La riduzione può essere fatta a seguito di perdite o mediante assegnazione di beni ai soci. In questo caso indicare per ciascun socio, se la restituzione 
   è fatta in denaro
   è fatta con assegnazione di beni in natura. In caso di assegnazione di immobili, produrre i documenti richiesti per la vendita di un immobile; in caso di assegnazione dell'azienda sociale o di un ramo d'azienda, produrre i documenti richiesti per la cessione di azienda .

9) MODIFICA DEI SOCI AMMINISTRATORI
In ogni tempo è possibile modificare le persone degli amministratori, attribuendo l'amministrazione:
-       ad un solo socio, mentre prima essa spettava a più soci
-       a tutti i soci, mentre prima essa spettava ad alcuni di essi
-       ad alcuni dei soci (specificare quali)
-       ad altri soci, in sostituzione di quelli che amministravano prima
-   Indicare i nuovi soci amministratori.

10) MODIFICA DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Quando vi sono più soci amministratori, è possibile modificare le modalità di amministrazione, attribuendola:
 -      con firma disgiunta per tutti gli atti (cioè ognuno può compiere tutti gli atti), mentre in precedenza essa spettava congiuntamente o a maggioranza
 -      con firma congiunta per tutti gli atti (cioè occorre la firma di tutti i soci per tutti gli atti), mentre in precedenza essa spettava disgiuntamente
 -      con firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione, mentre prima essa era congiunta o disgiunta per tutti gli atti
 -      con firma disgiunta per tutti gli atti e congiunta per determinati atti (indicare quali, ad esempio, quelli che superano un certo importo ...)
 -   Indicare i nuovi poteri di amministrazione e rappresentanza.

11) MODIFICA DEI PATTI SULLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
E' possibile modificare i patti relativi alla ripartizione degli utili
 -     prevedendo una ripartizione non proporzionale alle quote di partecipazione
 -      modificando una precedente ripartizione non proporzionale e ritornando al criterio legale della partecipazione agli utili e alle perdite in proporzione alle quote di partecipazione
 -      prevedendo una ripartizione degli utili diversa da quella delle perdite
In caso di scioglimento della società consultare la pagina DOCUMENTI PER LO SCIOGLIMENTO.

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